Sentenza n. 487/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione della Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 28/04/2021, notificata in data 29/04/2021, con la quale il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza Puglia ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal Vice Brigadiere della Guardia di Finanza -OMISSIS- e, per l'effetto, confermato la sanzione disciplinare della “consegna nella misura di giorni tre”, inflitta con Determinazione n. -OMISSIS-; della Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 01/02/2021, assunta dal Comandante della Tenenza di Leuca, concernente l'irrogazione della sanzione disciplinare della “consegna nella misura di giorni tre”, inflitta al Vice Brigadiere -OMISSIS- “-OMISSIS-”, notificata all'interessato in pari data; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti ed in particolare, della nota n. -OMISSIS- del 07/01/2021 del Comandante della Tenenza di Leuca avente ad oggetto: “contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazioni. Vice Brigadiere -OMISSIS- -OMISSIS-”, notificata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della consegna per tre giorni e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, Vice Brigadiere della Guardia di Finanza, aveva presentato per via gerarchica una domanda di conferimento con un superiore ai sensi dell'art. 735, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, esponendo questioni sia personali e familiari sia attinenti al servizio. L'istanza era stata dichiarata improcedibile perché avrebbe dovuto essere presentata con la diversa modalità del plico aperto per le questioni di servizio. A seguito della segnalazione del superiore, gli veniva contestata la violazione della disciplina militare e veniva irrogata la sanzione della consegna per tre giorni, poi confermata in sede gerarchica. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 735, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che la richiesta di conferire con un superiore costituiva esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dall'ordinamento e che l'istanza era stata comunque presentata seguendo la via gerarchica. Il ricorrente contestava inoltre, secondo quanto ricostruibile dalla motivazione, che non potessero essergli imputati né il contenuto critico della richiesta né la mancata utilizzazione del plico aperto, considerato il carattere misto dell'istanza e la presenza di riferimenti a condizioni di salute e vicende familiari, idonei a giustificare la tutela della riservatezza mediante plico chiuso. Il giudice ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito le restanti censure.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 735, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 riconosca al militare la facoltà di chiedere, per via gerarchica, di conferire con un superiore, senza attribuire a tale facoltà un corrispondente obbligo del superiore di concedere personalmente il colloquio. L'esercizio della facoltà non può tuttavia costituire, di per sé, illecito disciplinare. La sanzione non poteva fondarsi sul giudizio critico implicitamente espresso dal militare nei confronti dell'operato del proprio comandante, né sulla violazione del principio gerarchico, poiché la domanda era stata presentata proprio seguendo la via gerarchica prescritta. Il giudice ha inoltre rilevato che le eventuali osservazioni del superiore sulle ragioni di servizio avrebbero potuto essere rese successivamente e che, trattandosi di un'istanza dal contenuto misto, i riferimenti allo stato di salute della moglie, alla situazione familiare e ai precedenti giudiziari giustificavano la presentazione mediante plico chiuso, in funzione della riservatezza. Sono stati quindi annullati il provvedimento sanzionatorio e, per quanto occorrente, il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico; le restanti censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 735, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.
La disposizione riconosce al militare la facoltà di chiedere un colloquio con un superiore mediante la via gerarchica; l'esercizio di tale facoltà non può essere sanzionato in sé, anche se il superiore conserva una facoltà discrezionale di concedere o meno il colloquio, previa adeguata motivazione.
art. 1370 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato quale base normativa della contestazione degli addebiti disciplinari.
art. 715 d.P.R. n. 90/2010
Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica.
La regola sulla via gerarchica non è violata quando il militare presenta proprio una domanda di conferimento mediante la via gerarchica prevista dall'ordinamento; inoltre, una richiesta di colloquio non costituisce necessariamente una relazione di servizio o disciplinare.
art. 713 d.P.R. n. 90/2010
È richiamato nella motivazione come una delle disposizioni disciplinari alle quali l'amministrazione aveva ricondotto il disvalore della condotta, senza che il testo riporti un'interpretazione autonoma della norma.
art. 729 d.P.R. n. 90/2010
È richiamato nella motivazione come una delle disposizioni disciplinari alle quali l'amministrazione aveva ricondotto il disvalore della condotta, senza che il testo riporti un'interpretazione autonoma della norma.
Massime di principio
- La richiesta di un militare di conferire con un superiore, presentata per via gerarchica ai sensi dell'art. 735, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, costituisce esercizio di una facoltà prevista dalla legge e non può essere sanzionata disciplinarmente per il solo fatto di essere stata presentata.
- La domanda di conferimento con un superiore non viola il principio della via gerarchica quando è inoltrata attraverso la stessa procedura gerarchica prescritta dall'ordinamento militare.
- Quando una richiesta di conferimento contiene congiuntamente questioni personali e questioni di servizio, la presenza di riferimenti a salute, situazione familiare o precedenti giudiziari può giustificare l'utilizzo del plico chiuso per tutelare la riservatezza; le eventuali osservazioni sulle questioni di servizio possono essere rese successivamente.
- Il contenuto critico o implicitamente valutativo di una richiesta di conferimento con un superiore non è, da solo, uno specifico comportamento disciplinarmente sanzionabile, in assenza dell'individuazione di una distinta condotta illecita.
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