Sentenza n. 6148/2026 - Roma, Sezione 4B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della Determinazione (e relativo allegato) n. 24300 del 12 dicembre 2022 della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 1), comunicata con nota del 13 dicembre 2022 prot. 1226260 (doc. 2), nella parte i cui prevede che la Alphatec Spine Italia S.r.l. sia tenuta a versare alla Regione Emilia Romagna la somma complessiva di euro 83.443,78; - del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha: certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico” (doc. 3); - del D.M. del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (doc. 4); - per quanto possa occorrere, dell’Accordo, atto di repertorio numero 181 CSR del 7 novembre 2019, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (doc. 5); quanto ai motivi aggiunti depositati il 25 marzo 2025: per l’annullamento - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” (doc. 1); - dell’Allegato parte integrante 1 alla predetta determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione del payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché il successivo provvedimento regionale di aggiornamento adottato in ottemperanza a una sentenza della Corte costituzionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determinazione della Regione Emilia-Romagna che le aveva richiesto il versamento di una quota di ripiano pari a 83.443,78 euro per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, e, per quanto occorrente, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Con motivi aggiunti sono stati impugnati la determinazione regionale del 27 novembre 2024 e il relativo allegato, adottati in ottemperanza a una pronuncia della Corte costituzionale e recanti l'aggiornamento dell'accertamento e dell'impiego relativi al payback per gli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non riporta il dettaglio delle specifiche censure di legittimità dedotte, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa all'udienza dal difensore dell'impresa, secondo cui era sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione in ragione dell'intervenuto versamento della quota del 25% prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 95/2025. Tale disposizione stabilisce che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi delle aziende fornitrici si intendono assolti mediante il versamento alle Regioni della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali; il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi agli anni considerati. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi relativi a tali anni; l'accertamento del versamento determina la cessazione della materia del contendere rispetto ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale fondamento degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi di ripiano.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
È richiamato dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Il versamento integrale della quota ridotta del 25% prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 estingue, per gli anni 2015-2018, l'obbligazione di ripiano gravante sull'azienda fornitrice di dispositivi medici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse alla corresponsione degli importi originariamente determinati.
- Quando, nel corso del giudizio, l'adempimento previsto dalla legge estingue l'obbligazione sostanziale controversa e rende non più utile una pronuncia sull'impugnazione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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