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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 9069 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Costi sostenuti nei confronti di soggetto residente in Paese a fiscalità privilegiata - Fornitore unico per l'intero mercato europeo - Deducibilità costi - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti dall'impresa italiana per acquistare prodotti da un fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata. L'Amministrazione contestava l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 110, comma 10, del TUIR, presumendo che i costi fossero indeducibili o soggetti a particolari condizioni. L'impresa ha sostenuto che il fornitore era l'unico referente disponibile per l'acquisto dei prodotti nell'intero mercato europeo e che, pertanto, l'operazione era giustificata da concrete ragioni economiche e commerciali.

La decisione

È stata riconosciuta la deducibilità dei costi. La disciplina dell'art. 110, comma 10, del TUIR non è stata ritenuta applicabile quando l'impresa italiana acquista da un soggetto residente in un Paese a fiscalità privilegiata che rappresenta l'unico fornitore per il mercato europeo. L'interesse economico dell'operazione è stato individuato nella natura dei prodotti e nella funzione centrale svolta dal fornitore, senza che la localizzazione in un Paese a fiscalità privilegiata fosse sufficiente, da sola, a negare la deduzione.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 10, del TUIR

    Le disposizioni di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR

    La norma non si applica automaticamente agli acquisti effettuati da imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata quando l'operazione è supportata da effettive ragioni economiche, come l'esistenza di un fornitore unico per l'intero mercato europeo.

Massime di principio

  • La residenza del fornitore in un Paese a fiscalità privilegiata non determina, da sola, l'indeducibilità dei costi: occorre valutare la concreta economicità e necessità dell'operazione.
  • La presenza di un fornitore unico o di un soggetto che svolge una funzione centrale nella distribuzione dei prodotti può costituire una valida giustificazione economica.
  • Il contribuente deve poter dimostrare, con documentazione commerciale e contrattuale, l'unicità del fornitore, la natura dei prodotti, le condizioni di mercato e l'effettiva riferibilità dei costi all'attività d'impresa.
  • In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica dell'operazione e non soltanto sulla localizzazione fiscale del fornitore.

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