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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25326/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di applicazione della pena resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato la pena su accordo delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva un unico motivo, ossia una generica censura sulla congruità della pena inflitta, pur trattandosi di pena rientrante nell'accordo intervenuto tra le parti. La Corte rileva che tale doglianza non rientra tra i motivi di impugnazione consentiti contro la sentenza di patteggiamento, limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. alle sole ipotesi tassative di violazione di legge.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    Richiamati come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicato come norma incriminatrice del fatto oggetto di patteggiamento; si tratta della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente previste; esclude censure sulla mera congruità della pena concordata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti l'impugnazione è ammessa solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; non è deducibile la mera inadeguatezza o incongruità della pena se essa è frutto dell'accordo tra le parti.
  • La doglianza che investe soltanto il trattamento sanzionatorio pattuito, senza prospettare una violazione di legge tra quelle consentite, rende il ricorso inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice deve condannare il ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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