Cassazione Penale, Sentenza n. 11647/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Ettore Fantasia avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato richiamato all'art. 635 c.p. (con assorbimento del delitto di minaccia e esclusione dell'aggravante ex art. 612, comma 2). Il ricorrente deduceva sei motivi sintetizzati in: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 635 c.p.; violazioni processuali e vizio di motivazione in relazione agli artt. 197 e 530 c.p.p.; rilievi relativi alla determinazione della pena (art. 99 c.p.) e relativi vizi di motivazione. In limine il ricorrente ha prodotto una remissione di querela con accettazione contestuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela. Dalla documentazione è risultato che la persona offesa, Nicola Smargiassi, ha rimesso la querela e l'imputato, tramite procuratore speciale, ha accettato la remissione. La Corte ha rilevato altresì che non vi sono elementi nelle decisioni di merito tali da giustificare un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
Norma richiamata come disposizione incriminatrice in relazione al reato contestato; la sentenza di merito aveva condannato il ricorrente ai sensi di tale articolo.
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Aggravante richiamata in primo grado ed esclusa in appello; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'aggravante.
art. 197 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata tra i motivi di ricorso (vizi connessi alla formazione della prova o valutazione probatoria); la Cassazione ha ritenuto la questione superata dall'estinzione del reato per remissione della querela.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata nel ricorso (probabile riferimento agli effetti della sentenza di merito); anche questa censura è divenuta ininfluente a seguito dell'estinzione del reato.
art. 99 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla determinazione della pena; il ricorrente contestava la quantificazione della pena ma la questione è rimasta priva di effetto dopo l'estinzione del reato.
art. 129, secondo comma, cod. pen.
Norma che disciplina il proscioglimento; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi nelle decisioni di merito tali da fondare una pronuncia di proscioglimento ai sensi di questa norma.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali quando non diversamente convenuto; applicata per condannare l'imputato al pagamento delle spese nonostante l'annullamento per estinzione del reato.
art. 85, decreto legislativo n. 150 del 2022
Norma evocata dal Procuratore generale per chiedere il rinvio; si tratta di richiamo procedurale nel contesto dell'istruzione del procedimento in Cassazione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; citata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; contiene disposizioni sulle modalità di riassunto dei motivi.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato procedibile a querela di parte: se la persona offesa rimette la querela e la remissione è accettata dall'imputato, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare la sentenza penale per estinzione.
- Quando il reato si estingue per remissione della querela, le questioni substantive e processuali dedotte dal ricorrente (vizi di motivazione, violazioni di legge) diventano in gran parte sopravvenute e non rilevanti ai fini della decisione sulla estinzione.
- L'estinzione del reato per remissione non equivale a un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.; il giudice valuta separatamente se sussistono motivi per pronunciare il proscioglimento, ma in assenza di tali motivi si annulla la condanna per estinzione.
- La remissione deve emergere con atto formale della persona offesa; l'accettazione dell'imputato rafforza l'efficacia dell'atto e viene documentata per effetto dell'estinzione.
- Nonostante l'estinzione del reato, il giudice può irrogare la condanna al pagamento delle spese processuali se non vi è diversa pattuizione, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
- Prima di fondare strategie difensive sul procedimento penale in corso, verificare se il fatto è procedibile a querela di parte o d'ufficio: la remissione riguarda solo i reati procedibili a querela.
- La remissione di querela non impedisce eventuali azioni civili risarcitorie della persona offesa, salvo diversa disposizione; quindi l'estinzione penale non necessariamente esclude conseguenze civili.
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