Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24010/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda la conferma in appello della condanna di un imputato per truffa (art. 640 c.p.) in relazione a una vendita di un bene asseritamente diverso da quello pattuito, accompagnata secondo i giudici di merito da un certificato di autenticità contraffatto e da modalità di pagamento ritenute insidiose. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione ex art. 344-bis c.p.p., assumendo che, fissato il dies a quo al 14 aprile 2023, il termine biennale sarebbe spirato il 14 aprile 2025; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per mancato proscioglimento per insussistenza del fatto, sostenendo che si trattasse di un mero inadempimento contrattuale/aliud pro alio e non di una truffa, poiché l’imputato non sarebbe stato esperto del settore, avrebbe posseduto un certificato di autenticità, avrebbe consegnato il bene, non si sarebbe reso irreperibile volontariamente e avrebbe fornito i propri dati e l’IBAN; 3) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) omessa esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 344-bis c.p.p. si applica solo ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, mentre il fatto era stato commesso nel 2019. Il secondo motivo è stato qualificato come aspecifico e generico, oltre che reiterativo di doglianze già disattese nei gradi di merito: la Corte ha ribadito che nella truffa contrattuale è decisivo il dolo iniziale, che falsifica il processo volitivo del contraente, e ha valorizzato la presenza di un falso certificato di autenticità e la modalità insidiosa della condotta. Anche il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché la motivazione di merito aveva già valorizzato elementi ostativi alle attenuanti generiche, come il danno economico, i precedenti penali e la natura specifica di alcuni di essi. Il quarto motivo è stato ritenuto radicalmente aspecifico, non confrontandosi con la motivazione sulla recidiva, che aveva considerato la concreta devianza e il rafforzamento dell'attitudine a delinquere in relazione a reati contro il patrimonio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta è stata ricondotta alla truffa contrattuale, nel senso che l'elemento qualificante è il dolo iniziale che induce la controparte alla stipula mediante artifici e raggiri.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La causa di improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come parametro di sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione non si applica ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020, poiché ha natura processuale e non opera retroattivamente.
  • Nella truffa contrattuale non basta un mero inadempimento: il reato si configura quando l'inadempienza è originata da dolo iniziale e da artifici o raggiri idonei a falsare la volontà negoziale della vittima.
  • Ai fini del controllo di legittimità, è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare censure già disattese con motivazione congrua dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con essa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
  • La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito ne motivi concretamente la rilevanza in termini di devianza, riprovevolezza e rafforzamento della capacità a delinquere, non essendo sufficiente la mera constatazione formale dei precedenti penali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.