Sentenza n. 9197/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.11 sedi del Centro Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 56 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.11 sedi del Centro Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore Chimico, nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dagli idonei per applicazione del limite del 20% degli idonei non vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, pur avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia di idoneità, non è stata inserita tra gli idonei non vincitori a causa dell'applicazione del limite previsto dall'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001. Ha dedotto, in primo luogo, che il profilo di Ispettore Chimico sarebbe escluso dalla cosiddetta "taglia idonei", in quanto riconducibile alle professioni sanitarie e caratterizzato anche dallo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria. In secondo luogo, ha sostenuto che il limite non fosse applicabile perché la procedura era stata modificata con riapertura dei termini nel 2024 e successivamente riadottata nel 2025, periodo nel quale l'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 aveva sospeso l'applicazione della limitazione alle graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Ha infine denunciato la violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990, dell'affidamento e del buon andamento, sostenendo che il ritardo nella conclusione della procedura avesse determinato l'applicazione di una disciplina sopravvenuta sfavorevole. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse e hanno sostenuto la piena applicabilità della limitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, riconoscendo che l'inserimento tra gli idonei non vincitori costituisce un'utilità concreta e attuale, anche in vista di futuri scorrimenti. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che l'Ispettore Chimico, pur essendo la professione di chimico ricompresa tra le professioni sanitarie, sia inquadrato nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e costituisca una figura tecnico-amministrativa estranea all'organizzazione sanitaria e al Servizio sanitario nazionale; pertanto non rientra nell'eccezione relativa al personale sanitario e sociosanitario. Ha escluso anche l'applicazione dell'eccezione relativa al personale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 165/2001, poiché la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ha rilievo funzionale e non modifica lo status o l'ordinamento di appartenenza del dipendente. Ha poi stabilito che la riapertura dei termini nel 2024 non rende applicabile la sospensione introdotta dall'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, il cui testo riguarda tassativamente i concorsi banditi nel 2025 e le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025. La riadozione del bando nel 2025, disposta in esecuzione delle precedenti sentenze del Consiglio di Stato, ha avuto natura meramente convalidante e non innovativa, limitandosi a colmare il difetto di motivazione sulla scelta di indire il concorso invece di procedere allo scorrimento; la data rilevante è quindi quella del bando modificato del 26 marzo 2024. Il TAR ha escluso interpretazioni estensive o analogiche della disciplina derogatoria. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la delimitazione temporale della sospensione costituisce una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, inserita nel quadro del rafforzamento della capacità assunzionale e della preferenza per il concorso quale strumento ordinario di reclutamento. Infine, il TAR ha escluso la violazione dei termini procedimentali e dell'affidamento: non esiste un termine generale e perentorio di durata massima dei concorsi e il protrarsi della procedura è stato determinato dai ricorsi e dalle pronunce giurisdizionali, non da un'inerzia imputabile all'amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
«Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso»
Le eccezioni al limite del 20% riguardano il personale sanitario e sociosanitario inserito nei ruoli dell'amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, non ogni professionista appartenente in astratto a una professione sanitaria. Riguardano inoltre il personale appartenente agli specifici ordinamenti indicati dall'art. 3, non chi svolga soltanto funzioni di polizia giudiziaria.
legge n. 3/2018
La riconducibilità della professione di chimico alle professioni sanitarie non è sufficiente a far rientrare il relativo profilo concorsuale nell'eccezione prevista dall'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, quando il profilo è inserito nei ruoli tecnico-amministrativi di un ministero estraneo al comparto sanitario.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025
«Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La sospensione della taglia idonei opera esclusivamente per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e per i concorsi banditi nel 2025. La riapertura dei termini di un concorso bandito nel 2024 non equivale a un nuovo bando nel 2025.
art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025
«il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La disposizione conferma un assetto normativo volto a privilegiare l'indizione di nuove procedure concorsuali quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento.
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
L'appartenenza alle categorie escluse dalla taglia idonei dipende dall'inquadramento nello specifico ordinamento indicato dalla norma; l'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria non determina, da solo, l'appartenenza al personale delle Forze di polizia o agli altri ordinamenti speciali elencati.
artt. 1 e 2 l. n. 241/1990
Non impongono una durata massima generale e perentoria delle procedure concorsuali; la durata deve essere valutata in relazione alla complessità della procedura e alle circostanze concrete.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, quando siano rispettati i termini e siano completi contraddittorio e istruttoria.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dalla domanda risarcitoria subordinata, non applicata perché il ricorso è stato respinto e non è stata riconosciuta alcuna illegittimità dell'azione amministrativa.
artt. 3 e 97 Cost.
La delimitazione temporale della sospensione della taglia idonei non è stata ritenuta manifestamente irragionevole né lesiva dell'eguaglianza, del buon andamento o del favor partecipationis.
Massime di principio
- Ai fini dell'eccezione alla cosiddetta taglia idonei prevista per il personale sanitario e sociosanitario, rileva l'inquadramento del posto messo a concorso nei ruoli dell'amministrazione sanitaria o del Servizio sanitario nazionale, non la mera appartenenza astratta del profilo professionale alle professioni sanitarie.
- L'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria costituisce una qualificazione funzionale e non comporta, di per sé, l'appartenenza al personale delle Forze di polizia o agli altri ordinamenti speciali esclusi dall'applicazione della taglia idonei.
- La sospensione della taglia idonei prevista per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025 è una disciplina derogatoria di stretta interpretazione, non estensibile a un concorso bandito nel 2024 per il solo fatto che siano stati riaperti i termini o che la graduatoria sia stata approvata successivamente.
- La riadozione di un bando disposta in esecuzione di una sentenza amministrativa per colmare un difetto di motivazione, senza modificare sostanzialmente l'indizione della procedura, ha natura meramente convalidante e non determina una nuova decorrenza temporale ai fini dell'applicazione della disciplina sopravvenuta.
- L'inserimento tra gli idonei non vincitori costituisce un interesse concreto e attuale, perché può consentire futuri scorrimenti della graduatoria, anche quando il candidato non dimostri già una certezza di assunzione.
- In assenza di una condotta amministrativa univoca idonea a ingenerare un affidamento qualificato, il candidato non può pretendere che la procedura concorsuale si concluda entro un termine tale da rendere applicabile una disciplina temporanea più favorevole; il ritardo dovuto a contenziosi e pronunce giurisdizionali non è imputabile all'amministrazione come inerzia illegittima.
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