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Sentenza

Sentenza del 24/05/2018 n. 2364 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires- Base imponibile - Conto debiti verso soci - Saldo negativo - Riporto di debito non contestato - Sopravvenienze attive - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la rilevanza fiscale di un saldo negativo del conto "debiti verso soci", ritenendo che il riporto della posta nell’esercizio successivo integrasse una sopravvenienza attiva imponibile. La società ha sostenuto che si trattasse invece del semplice riporto di un debito già esistente al 31 dicembre dell’anno precedente, non contestato tempestivamente, e che non vi fosse prova di una rinuncia dei soci al credito. Ha inoltre dedotto che i pagamenti effettuati in favore della società non potessero trasformare una riduzione dell’indebitamento in una sopravvenienza attiva.

La decisione

La pretesa fiscale è stata esclusa. Il saldo riportato al 1° gennaio non è stato ritenuto inesistente né qualificabile come sopravvenienza attiva, poiché costituiva la continuazione di un debito già contabilizzato al 31 dicembre dell’esercizio precedente. Un eventuale accertamento avrebbe dovuto riguardare l’anno in cui la posta debitoria era emersa, nel rispetto del principio di competenza. In assenza di prova della rinuncia dei soci al credito, e considerato che il pagamento di un debito non genera una sopravvenienza attiva, l’accertamento non poteva essere fondato sul mero riporto contabile.

Norme richiamate

  • Principio di competenza fiscale

    Le componenti reddituali devono essere imputate all’esercizio in cui sorgono e maturano, non a quello in cui una posta già esistente viene semplicemente riportata.

  • Disciplina IRES delle sopravvenienze attive

    La diminuzione di un debito può assumere rilevanza come sopravvenienza attiva solo se vi è un effettivo venir meno dell’obbligazione, ad esempio per rinuncia del creditore; il pagamento del debito non costituisce invece una sopravvenienza attiva.

Massime di principio

  • Il semplice riporto nell’esercizio successivo di una posta debitoria già iscritta in bilancio non crea, di per sé, un nuovo componente positivo di reddito.
  • Se l’Amministrazione ritiene inesistente o indebito un debito, deve contestarne la sussistenza con riferimento all’esercizio in cui il debito è sorto o è stato contabilizzato, rispettando il principio di competenza.
  • La mancata contestazione tempestiva della posta nell’anno di origine rafforza la rilevanza della sua continuità negli esercizi successivi, salvo elementi concreti contrari.
  • Per qualificare la riduzione o l’eliminazione di un debito verso soci come sopravvenienza attiva occorre provare un effettivo abbandono del credito, come una rinuncia dei soci, e non è sufficiente dimostrare che il debito sia stato pagato.
  • La qualificazione fiscale di una posta contabile deve basarsi sulla sua sostanza economica e sulla documentazione relativa all’origine, alla permanenza e all’eventuale estinzione dell’obbligazione.

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