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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9039/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per annullamento della sentenza di patteggiamento (15/07/2021) che aveva applicato, su accordo delle parti, la pena sospesa di 2 anni di reclusione e € 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Procuratore generale deduceva l'illegalità della pena e la violazione dell'art. 448-bis c.p.p. in quanto l'accordo prevedeva l'effetto della sospensione condizionale nonostante la pena complessiva fosse risultata eccedente i limiti di legge che consentono tale beneficio, determinando così una pena illegale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è risultato che le parti avevano concordato una pena con pena base di 3 anni e € 3.000,00 ridotta per il rito a 2 anni e € 2.000,00 con sospensione. Il giudice ha recepito l'accordo che è risultato illegale rispetto ai limiti per la sospensione condizionale della pena. Applicando il principio che il controllo del giudice investe la legalità complessiva dell'accordo e richiamando l'ammissione della cassazione per patteggiamento (art. 448 comma 2-bis), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e trasmesso gli atti al Tribunale di Brescia per il prosieguo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5

    art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma disciplina il reato ipotizzato; qui è la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accordo di patteggiamento

  • codice di procedura penale, art. 448 comma 2-bis

    art. 448 comma 2-bis c.p.p. (introdotto dalla L. 203/2017)

    Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per motivi limitati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione accusa-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza). La Corte ha interpretato la norma come legittimante il controllo della Corte sulla legalità complessiva dell'accordo e sull'illegalità della pena risultante dall'adozione dell'accordo

Massime di principio

  • Il giudice del patteggiamento deve controllare la legalità complessiva dell'accordo e non solo la corrispondenza formale: se dall'accordo deriva una pena illegale il provvedimento è annullabile
  • L'art. 448 comma 2-bis c.p.p. permette al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione contro il patteggiamento quando sussistono vizi concernenti, tra l'altro, l'illegalità della pena
  • La sospensione condizionale della pena va concessa solo nei limiti previsti dalla legge; se le parti concordano un beneficio incompatibile con l'entità della pena, l'accordo è illegale
  • In caso di accertata illegittimità dell'accordo il rimedio può essere l'annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento e la trasmissione degli atti al giudice competente per la prosecuzione delle indagini/procedimento
  • Chi negozia un patteggiamento (difesa e imputato) deve verificare con attenzione l'incidenza delle riduzioni e dei benefici (es. riduzione per il rito, sospensione condizionale) per evitare l'illegalità della pena concordata

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