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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-932/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 settembre 2021. — JZ contro OTP Jelzálogbank Zrt. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Ítélőtábla. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 6, paragrafo 1 – Mutuo denominato in valuta estera – Differenza tra il tasso di cambio applicabile al momento dell’erogazione delle somme mutuate e quello applicabile al momento del rimborso – Normativa di uno Stato membro che prevede la sostituzione di una clausola abusiva con una norma di diritto nazionale – Facoltà del giudice nazionale di pronunciare l’invalidità totale del contratto contenente la clausola abusiva – Eventuale considerazione della tutela offerta da tale normativa e della volontà del consumatore riguardante l’applicazione della stessa. — Causa C-932/19

Giurisprudenza europea62019CJ0932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva 93/13 la normativa ungherese che, per i mutui in valuta estera, sostituisce automaticamente la clausola abusiva sul divario di cambio con il tasso ufficiale della banca centrale e limita la possibilità di annullare l’intero contratto. Il giudice nazionale deve però verificare che la sostituzione consenta davvero di ripristinare la situazione del consumatore come se la clausola abusiva non fosse mai esistita. La volontà del consumatore di ottenere l’annullamento integrale non può prevalere su questa valutazione, che resta rimessa al giudice.

Tutela del consumatore nei mutui in valuta estera: compatibilità con la direttiva 93/13 di una normativa nazionale che sostituisce automaticamente la clausola abusiva sul divario di cambio e limita l’annullamento integrale del contratto.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti a una normativa nazionale che, per i mutui ai consumatori, dichiara nulla la clausola abusiva sul divario di cambio e la sostituisce obbligatoriamente con una disposizione interna che impone il tasso di cambio ufficiale, senza consentire al giudice di accogliere la domanda del consumatore di annullamento integrale del contratto e senza attribuire rilievo decisivo alla volontà del consumatore o alla valutazione della sufficiente tutela offerta dalla normativa nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a una normativa nazionale che, nei mutui ai consumatori, dichiari nulla la clausola abusiva sul divario di cambio e imponga al giudice di sostituirla con una disposizione interna che applica il tasso ufficiale, precludendo l’annullamento totale del contratto, purché il giudice possa verificare concretamente che tale disciplina consenta di ripristinare la situazione di diritto e di fatto del consumatore come se la clausola abusiva non fosse mai esistita; la volontà del consumatore favorevole all’annullamento integrale non prevale su tale verifica giudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Tredicesimo considerando della direttiva 93/13/CEE
  • Legge ungherese DH 1 (legge n. XXXVIII del 2014)

Tutela dei consumatori nei mutui in valuta estera e sostituzione della clausola abusiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Győri Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Győr, Ungheria) in materia di clausole abusive nei contratti di mutuo denominati in valuta estera. La Corte era chiamata a valutare la compatibilità con la direttiva 93/13 della disciplina ungherese che sostituisce una clausola abusiva sul divario di cambio con un tasso ufficiale e limita la possibilità di annullare integralmente il contratto.

Fatti e procedimento principale

JZ, consumatore domiciliato in Ungheria, aveva concluso con OTP Bank e OTP Jelzálogbank tre contratti di finanziamento espressi in valuta estera. Due dei contratti erano stati risolti e i crediti ceduti a OTP Faktoring Követeléskezelő, mentre il terzo era cessato per esecuzione del consumatore.

Dinanzi al giudice di primo grado, JZ aveva chiesto l’annullamento dei contratti invocando l’abusività delle clausole che prevedevano un tasso di cambio diverso tra erogazione e rimborso. La domanda era stata respinta; in appello, il ricorrente sosteneva che, alla luce della giurisprudenza della Corte, avrebbe dovuto essere possibile ottenere l’annullamento integrale, anche perché le informazioni sul rischio di cambio sarebbero state insufficienti.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, relativo alle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative;
  • l’articolo 3 sulla nozione di clausola abusiva;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, sull’esclusione dal controllo di abusività delle clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto, se chiare e comprensibili;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, che impone che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante ove possa sussistere senza di esse;
  • il tredicesimo considerando della direttiva.

Viene inoltre menzionato l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Disciplina ungherese rilevante

La legge DH 1 del 2014, adottata dopo la giurisprudenza nazionale sui mutui in valuta estera, prevede che:

  • la clausola che applica il tasso di acquisto all’erogazione e il tasso di vendita al rimborso è nulla, salvo negoziato individuale;
  • la clausola nulla è sostituita da una disposizione che impone l’applicazione del tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale ungherese, sia per l’erogazione sia per il rimborso.

Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza nazionale applica tale meccanismo in modo rigido, senza lasciare spazio alla domanda del consumatore di ottenere l’annullamento dell’intero contratto.

Questione pregiudiziale

Il giudice ungherese chiedeva in sostanza se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti a una disciplina nazionale che:

  • dichiara nulla la clausola abusiva sul divario di cambio;
  • la sostituisce automaticamente con il tasso ufficiale della banca centrale;
  • impedisce al giudice di accogliere la richiesta del consumatore di annullamento totale;
  • non consente di verificare se la tutela nazionale sia davvero sufficiente e non attribuisce rilievo alla volontà del consumatore di non avvalersene.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama anzitutto la propria giurisprudenza sui mutui in valuta estera, in particolare le sentenze Kásler, Dunai, Dziubak e Bank BPH.

Sottolinea che:

  • le clausole introdotte dalla legge nazionale e che riproducono disposizioni imperative restano fuori dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2;
  • tuttavia, la questione non riguardava quelle clausole sostitutive in sé, ma l’effetto della normativa nazionale sulle garanzie derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1, rispetto alla clausola originaria abusiva;
  • l’obiettivo della direttiva è ripristinare l’equilibrio tra le parti, salvaguardando, di regola, la validità del contratto nel suo complesso, non annullando automaticamente ogni contratto contenente clausole abusive.

La Corte precisa che uno Stato membro può limitare la facoltà di annullare l’intero contratto, se la disciplina nazionale consente effettivamente di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato senza la clausola abusiva, anche assicurandogli il recupero dei vantaggi indebitamente percepiti dal professionista.

Quanto alla volontà del consumatore, la Corte ribadisce che il consumatore può rinunciare alla protezione offerta dalla direttiva se, essendo consapevole della non vincolatività della clausola abusiva, esprime un consenso libero e informato. Tuttavia, la sua volontà di ottenere l’annullamento totale non può sostituirsi alla valutazione del giudice sulla concreta idoneità della normativa nazionale a ristabilire l’equilibrio contrattuale.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta alla normativa ungherese descritta, a condizione che il giudice nazionale verifichi, nell’esercizio del proprio pieno potere discrezionale, che l’applicazione delle misure previste dalla legge nazionale consenta davvero di ripristinare la situazione giuridica e fattuale che sarebbe esistita in assenza della clausola abusiva.

La volontà del consumatore non può prevalere su tale verifica giudiziale.

Principio affermato

Il giudice nazionale può essere vincolato da una normativa che sostituisce la clausola abusiva con una regola interna e impedisce l’annullamento totale del contratto, ma deve sempre controllare che la soluzione normativa ripristini effettivamente la posizione del consumatore; solo in tal caso la disciplina è compatibile con la direttiva 93/13.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivemutui in valuta esteradiritto bancariodiritto dei contratti

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