Sentenza n. 1388/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale (Atto n. DD 3830) del 14/5/2024 dell’Area Presidio Gestione Sicurezza e Controllo Servizi Territoriali della Direzione Educazione del Comune di Milano con la quale era disposto il divieto di prosecuzione dell’attività per l’infanzia svolta presso i locali ubicati in -OMISSIS- – -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti, anche nel frattempo intervenuto e al momento non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di prosecuzione dell'attività per l'infanzia svolta presso determinati locali, disposto con determinazione dirigenziale del Comune di Milano
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, genitori di bambini iscritti alle scuole gestite dall'associazione, avevano impugnato il divieto comunale di prosecuzione dell'attività per l'infanzia e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. All'udienza pubblica hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese. Il Comune ha preso atto della dichiarazione senza opporsi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto dell'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della natura della controversia e della mancata opposizione del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire.
- La mancata opposizione dell'amministrazione e la natura della controversia possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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