Cassazione Penale, Sentenza n. 10621/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla difesa di P.L. articolato in tre motivi: 1) violazione di legge processuale e difetto di motivazione per il rifiuto della rinnovazione istruttoria richiesta in appello, con particolare riferimento alle presunte numerose contraddizioni nel racconto della persona offesa M.M.; 2) vizio di diritto nella ricostruzione della fattispecie di maltrattamenti (art. 572 c.p.), per carenza del presupposto della "convivenza": la vittima avrebbe dichiarato l'assenza di un rapporto sentimentale e che la presenza dell'imputato nella sua casa fu occasionale, imposta e non frutto di una stabile comunione di vita; 3) censura sulla negazione delle attenuanti generiche e sull'applicazione di una pena superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato e confermando la discrezionalità della Corte territoriale nella scelta di non disporre la rinnovazione istruttoria e nella valutazione della credibilità della persona offesa. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la fattispecie di maltrattamenti ex art. 572 c.p. sia stata erroneamente applicata perché mancava la convivenza intesa come relazione personale stabile e qualificata, oltre la mera coabitazione temporanea e imposta. Per tali ragioni ha annullato in parte la sentenza impugnata (nella parte relativa al capo b) rubricato come maltrattamenti) e ha disposto il rinvio alla Corte di appello affinché verifichi se le condotte contestate possano integrare altre ipotesi di reato e, in tal caso, rimoduli la pena in relazione alle risultanze già acquisite. Il terzo motivo risulta assorbito dall'annullamento parziale e dal rinvio.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen. (maltrattamenti)
La norma richiede che le condotte vessatorie siano contestualizzate in una relazione caratterizzata da convivenza intesa come comunità con radicata e stabile relazione interpersonale (coniugio, parentela o more uxorio con stabile condivisione dell'abitazione). La mera coabitazione temporanea o imposta non è sufficiente a configurare il reato.
art. 603 cod. proc. pen. (limiti alla rinnovazione istruttoria)
La scelta discrezionale del giudice del merito di non disporre rinnovazione istruttoria è soggetta a sindacato limitato in cassazione; deve risultare adeguatamente motivata e coerente con l'esaustività del materiale probatorio già acquisito.
art. 14 Preleggi (divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici)
Richiama il principio di legalità: le norme penali non possono essere estese per analogia; ciò impone rigore nell'individuazione degli elementi costitutivi del reato, come la nozione di "convivenza" nell'art. 572 c.p.
art. 25 Cost. (principio di legalità)
Sottolinea il principio costituzionale secondo cui nessuno può essere sanzionato se non in forza di una norma penale che sia chiara e previamente determinata; impone prudenza interpretativa nell'estensione delle fattispecie penali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 98 del 2021
Richiamata a supporto dell'esigenza di non estendere per analogia le fattispecie penalmente rilevanti e di precisare i confini concettuali dei termini rilevanti (es. "convivenza") nella giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. non basta la mera coabitazione: è necessaria una convivenza qualificata, ossia una relazione stabile e duratura con reciproche aspettative di solidarietà e assistenza (coniugio, parentela o more uxorio con stabile condivisione dell'abitazione).
- La coabitazione temporanea, occasionale o imposta dalla condizione di fragilità della vittima non soddisfa il requisito della "convivenza" ai fini dei maltrattamenti; in tali casi il giudice deve valutare se le stesse condotte integrino reati diversi (es. violenza privata, minaccia, lesioni) e procedere di conseguenza.
- Il divieto di interpretazione analogica impone che l'ampliamento della tutela penale avvenga solo nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza: il giudice deve motivare con precisione la presenza degli elementi costitutivi richiesti dalla norma incriminatrice.
- Le valutazioni di credibilità e le scelte istruttorie (come il diniego della rinnovazione probatoria) sono sottoposte a sindacato restrittivo in Cassazione: devono risultare adeguatamente motivate ma, se coerenti e fondate sulla valutazione complessiva del materiale probatorio, sono difficilmente censurabili.
- In fase di ricostruzione del fatto occorre esaminare elementi oggettivi e soggettivi della convivenza: motivi della permanenza, volontarietà della condivisione degli spazi, durata, comunione di interessi e di cura, nonché segnali di vulnerabilità della vittima e correlata capacità di controllo e opporsi agli abusi.
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