Cassazione Civile, Ordinanza n. 22488/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 286/1998. Il giudice di merito aveva rigettato l'opposizione ritenendo attuale la pericolosità sociale del soggetto sulla base di precedenti penali risalenti tra il 2009 e il 2014. Con il ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, sostenendo che i precedenti penali non dimostravano l'attualità della pericolosità sociale, anche perché da circa sei anni non commetteva reati e viveva in Italia con la propria famiglia sin da quando era bambino. Ha inoltre dedotto che il giudice non aveva considerato la convivenza con la madre, cittadina italiana, circostanza che assumerebbe rilievo quale causa di inespellibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il controllo giurisdizionale sull'espulsione deve verificare in modo oggettivo l'esistenza dei presupposti di pericolosità sociale previsti dal codice antimafia, secondo criteri di attualità della pericolosità e di valutazione complessiva della personalità del soggetto. Ha poi rilevato che il Giudice di pace aveva omesso di esaminare la dedotta convivenza con la madre cittadina italiana, circostanza rilevante ai fini dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Ha precisato che tale causa di inespellibilità opera solo nei casi di espulsione ministeriale ex art. 13, comma 1, e non anche nei casi di espulsione prefettizia ex art. 13, comma 2, anche se adottata per motivi di cui alla lett. c). La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Forlì in diversa composizione, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 286/1998
La Corte distingue tra espulsione ministeriale e prefettizia e richiama la diversa operatività delle cause di inespellibilità previste dall'art. 19.
art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998
La causa di inespellibilità invocata è inoperante solo nei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato disposta dal Ministro dell'interno.
art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998
Nel caso di espulsione disposta dal Prefetto, la causa di inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), può essere ancora rilevante e deve essere esaminata.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
La convivenza con un parente cittadino italiano è circostanza rilevante quale possibile causa di inespellibilità, da verificare nel giudizio di opposizione.
art. 1 d.lgs. 159/2011
La pericolosità sociale va accertata in modo oggettivo, attuale e complessivo, sulla base di tutte le manifestazioni della personalità del soggetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, il controllo del giudice non è meramente formale ma deve accertare in modo pieno e oggettivo la sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale richiesti dalla disciplina di prevenzione.
- L'attualità della pericolosità è requisito necessario: precedenti penali risalenti, da soli, non bastano se non sorretti da elementi attuali che dimostrino il persistere del rischio.
- La valutazione della pericolosità deve essere globale e tenere conto dell'intera personalità e della condotta di vita del soggetto, non solo dei precedenti penali.
- Le cause di inespellibilità previste per lo straniero convivente con familiare cittadino italiano devono essere esaminate dal giudice quando risultino dedotte in causa; la loro operatività dipende dal tipo di espulsione adottata.
- La previsione di inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), non opera indistintamente per ogni espulsione, ma incontra il limite espresso delle ipotesi di espulsione ministeriale previste dall'art. 13, comma 1.
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