Sentenza del 04/07/2016 n. 1237 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Attività istruttoria - Contraddittorio endoprocedimentale - Condizioni per l'attivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'accertamento, sostenendo che l'omissione avesse leso il proprio diritto di difesa.
La decisione
La sentenza ha precisato che l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad attivare il contraddittorio soltanto quando il provvedimento sia immediatamente idoneo a incidere negativamente sui diritti del contribuente. Inoltre, la violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa e che il confronto avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria
L'obbligo sussiste nei soli casi in cui il provvedimento adottando abbia la capacità di incidere negativamente in via immediata sui diritti del contribuente.
Il contraddittorio preventivo è necessario quando l'atto produce una lesione immediata e concreta della posizione giuridica del contribuente; non opera invece in modo generalizzato per ogni attività istruttoria o per ogni accertamento.
Principio del pregiudizio concreto e dell'influenza sull'esito del procedimento
Le conseguenze derivanti dalla violazione del contraddittorio endoprocedimentale acquistano rilevanza se ed in quanto abbiano determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, modificando l'esito del procedimento.
L'omessa partecipazione procedimentale non determina automaticamente l'annullamento dell'atto. È necessario dimostrare sia il concreto pregiudizio difensivo sia la ragionevole possibilità che il contraddittorio avrebbe condotto a un diverso risultato.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è un obbligo automatico in ogni procedimento tributario, ma dipende dalla concreta capacità dell'atto di incidere immediatamente e negativamente sui diritti del contribuente.
- La mera omissione del contraddittorio non è sufficiente per ottenere l'annullamento dell'accertamento: il contribuente deve indicare quali osservazioni, documenti o argomenti avrebbe presentato e spiegare perché avrebbero potuto modificare l'esito.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra irregolarità formale e lesione effettiva del diritto di difesa; solo quest'ultima, se dimostrata, può incidere sulla validità del provvedimento.
- La valutazione deve essere svolta caso per caso, considerando il contenuto dell'atto, la sua incidenza sui diritti del contribuente e il possibile impatto del contraddittorio sull'esito dell'istruttoria.
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