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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46106/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo diretto sino alla concorrenza di Euro 713.166,00 (eseguito parzialmente per Euro 1.250,53) disposto dal GIP a carico di Senesi per il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. Il ricorrente denunciava: violazione di legge e carenza di motivazione perché le operazioni effettuate tramite la SIA sarebbero state tracciate e giustificate come trasferimenti fiduciari finalizzati all'estinzione di debiti della Handling; mancata considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato (assolvimento dell'incarico fiduciario senza coscienza del fatto criminoso); carenza dei presupposti del sequestro, in particolare del fumus del reato e del periculum in mora, contestando che la sola confiscabilità ai sensi di art. 648-ter c.p. potesse giustificare la misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e generici, in buona parte riproposizione di doglianze di merito già attentamente valutate dal giudice di merito. La Corte ha confermato che il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato l'applicabilità dell'art. 648-bis anche a comportamenti volti a rendere difficoltosa l'individuazione della provenienza illecita dei beni, ha ritenuto coerente la ricostruzione secondo cui la SIA era soggetto strumentale creato per ricevere e redistribuire fondi della Handling con finalità dissimulatorie, e ha condiviso la valutazione del periculum in mora basata sull'entità degli importi, sull'incapienza patrimoniale dell'indagato e sul rischio di dispersione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La norma punisce chiunque compia operazioni atte a "ostacolare" l'identificazione della provenienza illecita di denaro o beni; la Corte conferma che l'azione penalmente rilevante comprende anche condotte che rendono più difficoltoso, ma non necessariamente impossibile, l'accertamento della provenienza delittuosa

  • art. 648-ter cod. pen.

    Disciplina la confiscabilità dei beni; la Corte osserva che la sola riconoscibilità della confiscabilità non è di per sé motivo esclusivo di legittimazione del sequestro, ma resta rilevante nella complessiva valutazione cautelare quando collegata ad altri elementi

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiede una motivazione concisa anche sul periculum in mora, valutazione che è stata ritenuta corretta nel caso concreto tenuto conto del valore dei beni, del profitto del reato e dell'apparente incapienza patrimoniale

  • art. 240 cod. pen.

    Riguarda la confisca come misura ablativa; richiamata in connessione all'art. 321 c.p.p. nel definire la finalità del sequestro preventivo valutato dal giudice

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche

    Normativa procedurale che ha consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sintesi di precedenti)

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui: il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi gravissimi della motivazione; in sede di controllo cautelare non è consentita una rivalutazione di merito degli indizi e dell'elemento psicologico; e l'art. 648-bis può ricomprendere atti manipolatori anche posti in tempi successivi

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è limitato: può contestare violazioni di legge o vizi gravissimi della motivazione, ma non rinnovare una valutazione di merito sugli indizi di colpevolezza
  • Ai fini del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) non è necessario che le operazioni rendano impossibile individuare la provenienza del denaro; è sufficiente che ne rendano più difficile l'accertamento o ne ostacolino l'identificazione
  • La tracciabilità formale delle operazioni (bonifici, assegni circolari, documenti) non esclude automaticamente il reato se gli strumenti e i soggetti coinvolti appaiono strumentali o se permangono anomalie e rapporti fiduciari finalizzati a ostacolare l'accertamento
  • La qualifica di operazione fiduciaria o l'esecuzione di ordini impartiti da terzi non esonera automaticamente dall'addebito di riciclaggio: la buona fede deve essere valutata alla luce del contesto, dei tempi, della strumentalità delle entità coinvolte e della documentazione complessiva
  • Il periculum in mora per il sequestro preventivo volto alla confisca può essere fondato su elementi come l'entità dei proventi contestati, l'incapienza patrimoniale dell'indagato e il concreto rischio di dispersione dei beni
  • La documentazione difensiva prodotta per giustificare trasferimenti fiduciari ha rilievo ma non è decisiva se il giudice di merito, con motivazione congrua, individua anomalie o finalità dissimulatorie

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