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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3166

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3166 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus e scrofe, e all’autorizzazione di tale preparato per suini da ingrasso di tutte le specie di suidi, suinetti lattanti di tutte le specie di suidi e scrofe di specie di suidi minori (titolare dell’autorizzazione: Kemin Europa N.V.), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, (UE) n. 787/2013 e (UE) 2017/2276

Normativa europea32024R3166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 per alcune categorie di suini e tacchini e autorizza nuovi usi per altri suini, sempre come additivo zootecnico stabilizzatore della flora intestinale. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366, aggiornando le condizioni d’impiego per alcuni usi avicoli, in particolare il tenore minimo e la possibilità di associazione con alofuginone. Sono previste disposizioni transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte etichettate secondo la disciplina previgente e vengono abrogati i precedenti atti di autorizzazione ormai superati.

Rinnova e amplia l’autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi per specifiche categorie di suini e tacchini, e ne modifica le condizioni d’uso per alcuni usi avicoli, abrogando precedenti regolamenti di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, indirettamente, agli allevatori che utilizzano il preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, titolare Kemin Europa N.V., nell’Unione europea e nei Paesi SEE. Riguarda i mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus, scrofe, suini da ingrasso di tutte le specie di suidi, suinetti lattanti di tutte le specie di suidi e scrofe di specie di suidi minori, nonché polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori, tranne quelle destinate alla produzione di uova. Il regolamento contiene anche misure transitorie per prodotti già etichettati prima dell’8 luglio 2025 e dell’8 gennaio 2026. Non si applica a usi diversi da quelli espressamente autorizzati in allegato.

Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi, che disciplina autorizzazione, modifica e rinnovo delle autorizzazioni. La Commissione, sulla base dei pareri EFSA e delle valutazioni tecniche disponibili, rinnova l’autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 per alcune categorie di suini e tacchini e ne estende l’uso ad altre categorie suine, confermando la classificazione come additivo zootecnico con funzione di stabilizzatore della flora intestinale.

Contesto scientifico e istruttoria

Il preparato era già autorizzato, in precedenza sotto la denominazione tassonomica Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, per diverse specie e categorie animali. Sono state presentate domande di rinnovo ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per tacchini, suinetti svezzati, suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus e scrofe, con richiesta di aggiornare alcune condizioni, tra cui l’aumento della concentrazione minima del principio attivo da 1 × 10^10 CFU/g a 8 × 10^10 CFU/g di additivo e, per alcuni usi, l’eliminazione o l’introduzione di specifiche restrizioni. È stata inoltre presentata una domanda ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento per nuovi usi nei suini, nonché una domanda di modifica ex articolo 13, paragrafo 3, per alcuni impieghi avicoli già autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/366.

Valutazione EFSA e condizioni di sicurezza

Nei pareri del 5 gennaio 2024 e del 2 febbraio 2024, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha ritenuto il preparato sicuro, alle condizioni autorizzate, per tutte le specie di pollame, per i suinetti svezzati, per i suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus e per le scrofe, nonché per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre concluso che il preparato è sicuro per tutti i suini. L’EFSA ha indicato che l’additivo non è irritante per pelle e occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato possibile concludere sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Efficacia e compatibilità con altri additivi

Secondo l’EFSA, l’additivo è efficace:

  • nel pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova o la riproduzione, al livello minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di mangime completo;
  • in tutti i suini in crescita, inclusi lattanti, svezzati e da ingrasso, al livello minimo di 1 × 10^7 CFU/kg di mangime completo;
  • nelle scrofe e nelle specie di suidi minori da riproduzione, al livello minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di mangime completo. Per l’impiego nel pollame, l’EFSA ha anche concluso che l’additivo è compatibile con il coccidiostatico alofuginone.

Metodo di analisi e relazione del laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide per le nuove domande le conclusioni e raccomandazioni già formulate nelle precedenti valutazioni sul metodo di analisi del preparato. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata pertanto richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Condizioni autorizzative per i suini e i tacchini

L’allegato I fissa le condizioni tecniche di autorizzazione per i nuovi e rinnovati usi suini e tacchini. Il preparato è autorizzato con numero di identificazione 4b1823i, in forma solida, contenente almeno 8 × 10^10 CFU/g di additivo. Per i suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e per i suinetti di tutte le specie di suidi il tenore minimo è pari a 1 × 10^7 CFU/kg di mangime completo (umidità 12%). Per le scrofe di tutte le specie di suidi e per i tacchini da ingrasso e i tacchini allevati per la riproduzione il tenore minimo è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di mangime completo. La fine del periodo di autorizzazione è fissata all’8 gennaio 2035. Tra le altre disposizioni figurano l’obbligo di indicare nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico, l’elenco dei coccidiostatici con cui è consentita l’uso contemporaneo e l’obbligo di procedure operative e misure organizzative per proteggere gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

Condizioni autorizzative per gli usi avicoli modificati

L’allegato II sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 per i polli da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova e le specie avicole minori, tranne quelle destinate alla produzione di uova. Per tali categorie il preparato, in forma solida e con almeno 8 × 10^10 CFU/g di additivo, è autorizzato con tenore minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di mangime completo. È mantenuta la possibilità di uso contemporaneo solo con i medesimi coccidiostatici elencati nell’allegato I, inclusa la combinazione con alofuginone. Anche qui sono richieste indicazioni su conservazione e stabilità termica e misure di protezione per gli utilizzatori. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 9 marzo 2033; l’allegato riporta inoltre la voce per gli uccelli ornamentali, con tenore minimo di 1 × 10^7 CFU/kg di mangime completo e scadenza al 9 marzo 2033, ma il dispositivo normativo dell’articolo 3 si concentra sulla sostituzione dell’allegato del regolamento 2023/366.

Abrogazione degli atti precedenti e regime transitorio

Il regolamento abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, (UE) n. 787/2013 e (UE) 2017/2276, in quanto assorbiti dal rinnovo e dall’aggiornamento dell’autorizzazione. Per evitare interruzioni commerciali, è previsto un periodo transitorio: l’additivo e le premiscele destinati ai gruppi animali elencati, se prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2025 secondo le norme previgenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte; analoga facoltà è prevista per mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima dell’8 gennaio 2026, sempre nel rispetto delle norme applicabili prima dell’8 gennaio 2025.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione per alcune specie suine e tacchine

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus e scrofe, alle condizioni di cui all’allegato I.

Nuova autorizzazione per ulteriori usi nei suini

L’articolo 2 autorizza lo stesso preparato per suini da ingrasso di tutte le specie di suidi, suinetti lattanti di tutte le specie di suidi e scrofe di specie di suidi minori, sempre alle condizioni indicate nell’allegato I.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/366

L’articolo 3 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 con l’allegato II del presente regolamento, aggiornando le condizioni di autorizzazione per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori, tranne quelle destinate alla produzione di uova.

Abrogazione dei precedenti atti di autorizzazione

L’articolo 4 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, (UE) n. 787/2013 e (UE) 2017/2276, in conseguenza del rinnovo e dell’aggiornamento dell’autorizzazione del medesimo additivo.

Misure transitorie per prodotti già immessi sul mercato

L’articolo 5 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte dell’additivo, delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2025 o dell’8 gennaio 2026, se conformi alle norme applicabili prima dell’8 gennaio 2025, distinguendo tra prodotti destinati ai diversi gruppi animali interessati.

Entrata in vigore

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimisanità animalesicurezza alimentareautorizzazioni UEallevamento

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