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Sentenza

Sentenza n. 700/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa – Sezione Giurisdizionale n. -OMISSIS- del 5 luglio 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Pluralità di atti asseritamente lesivi del giudicato formatosi sulla sentenza del CGARS del 5 luglio 2024, tra cui il provvedimento del 15 maggio 2025 di revoca e contestuale decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 61/2011; la domanda è stata proposta in riassunzione dopo la declinatoria di incompetenza funzionale del TAR Sicilia - Catania

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del CGARS del 5 luglio 2024, chiedendo la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 21-septies della l. 241/1990, degli atti che assumeva adottati in violazione del giudicato. Tra questi, il provvedimento del 15 maggio 2025 che aveva revocato e dichiarato decaduta, ai sensi degli artt. 47 e 48 del codice della navigazione, la concessione demaniale marittima n. 61/2011. Ha inoltre chiesto l'accertamento della validità ed efficacia della concessione rilasciata con determine del 27 agosto e 10 ottobre 2018, con approvazione del progetto Horizon Handy Beach, e l'autorizzazione a immettersi nell'area per avviare i lavori. Il ricorso era stato originariamente proposto davanti al TAR Sicilia - Catania, che aveva declinato la competenza funzionale in favore del CGARS e invitato alla riassunzione. La Regione ha eccepito l'inammissibilità, sostenendo che la revoca e la decadenza erano conseguenti a una segnalazione successiva del Comune di Catania relativa a opere abusive realizzate su un'area demaniale distinta e non compresa nella concessione del 2011.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione, senza esaminare nel merito le censure di violazione del giudicato né le domande relative alla concessione e ai lavori. Ha ritenuto che non sia ammessa la traslatio iudicii tra il giudizio di ottemperanza erroneamente introdotto davanti al TAR e quello di competenza eccezionale e in unico grado del giudice superiore: manca l'omogeneità dei presupposti processuali e nessuna norma del codice del processo amministrativo prevede tale riassunzione. Il TAR, se incompetente, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso; la relativa pronuncia sarebbe stata appellabile. La domanda di ottemperanza può invece essere riproposta con un nuovo ricorso davanti al CGARS, con effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla nuova proposizione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La ricorrente agisce in riassunzione per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. -OMISSIS- del 5 luglio 2024, in ossequio all’ordinanza del TAR Sicilia – Catania n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025 (emessa nel giudizio di ottemperanza RG -OMISSIS-/2025) recante declinatoria di incompetenza funzionale in favore di questo Giudicante e invito alla riassunzione nel termine di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per il termine indicato nell'ordinanza del TAR, ma la sentenza non la interpreta autonomamente; l'inammissibilità dipende dall'impossibilità della riassunzione tra giudici con competenze strutturalmente diverse.

  • art. 113 c.p.a.

    L’eccezionalità, dunque, della competenza del Consiglio di Stato quale giudice di unico grado ai sensi dell’art. 113 c.p.a. – pur non essendo costituzionalmente garantita – esclude la possibilità di ritenere che tra l’ipoteticamente erronea proposizione del ricorso in ottemperanza dinanzi al T.A.R. e l’eventuale conseguente riassunzione del medesimo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato possa rinvenirsi quell’omogeneità dei presupposti processuali costituente il fondamento legittimante la traslatio iudicii e, quindi, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dipendenti dalla proposizione della domanda originaria.

    La competenza eccezionale e in unico grado del giudice superiore in materia di ottemperanza non consente di trasferire mediante riassunzione il giudizio erroneamente proposto davanti al TAR, poiché non sussiste l'omogeneità dei presupposti processuali necessaria alla traslatio iudicii.

  • art. 105 c.p.a.

    Il T.A.R. che si dichiari incompetente soltanto pronunciarsi con una sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza (che potrà essere appellata ed eventualmente riformata, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., oppure confermata dal Consiglio di Stato), ma senza alcuna possibilità di riqualificazione dell’appello così proposto quale ricorso per ottemperanza, in ragione della diversità strutturale intercorrente tra una domanda di riforma di una sentenza e una domanda di esecuzione di una sentenza.

    La pronuncia del TAR che dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza può essere impugnata in appello, ma l'appello non può essere riqualificato come autonomo ricorso per ottemperanza davanti al giudice superiore.

  • art. 2953 cod. civ.

    La doverosa declaratoria di incompetenza con sentenza del T.A.R. di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, infatti, non precluderà, fuori dal caso in cui il ricorrente sia incorso in prescrizione dell’actio iudicati, la riproposizione – e non già la riassunzione, che quindi non occorre postulare in via esegetica e del tutto praeter legem – della medesima domanda di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato o al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, mediante l’instaurazione di un nuovo giudizio con nuovi effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla proposizione di quest’ultima domanda, anziché da quella introduttiva del giudizio precedente.

    La domanda di ottemperanza può essere riproposta con un nuovo giudizio davanti al giudice competente, purché non sia maturata la prescrizione dell'actio iudicati; gli effetti del nuovo giudizio decorrono dalla sua proposizione e non dalla domanda originaria.

Massime di principio

  • La riassunzione non è ammessa per trasferire al giudice superiore, competente in unico grado per l'ottemperanza, il ricorso erroneamente proposto davanti al TAR: la diversità strutturale delle competenze e la mancanza di una previsione normativa impediscono la traslatio iudicii e la conservazione degli effetti della domanda originaria.
  • Quando il TAR ritiene di non essere funzionalmente competente su un ricorso per ottemperanza spettante al giudice superiore, deve dichiarare inammissibile il ricorso; tale pronuncia è impugnabile con appello, ma l'appello non può essere convertito in ricorso per ottemperanza in unico grado.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice incompetente non impedisce, salvo prescrizione dell'actio iudicati, di riproporre la domanda davanti al giudice competente mediante un nuovo ricorso; gli effetti sostanziali e processuali decorrono dalla nuova proposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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