Sentenza n. 765/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento opposizione ad ordinanza di non ottemperanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di ottemperanza al precedente ordine di demolizione n. 2339/2000
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Alatri aveva ordinato l'ottemperanza al precedente ordine di demolizione relativo a un fabbricato di loro proprietà. Hanno dedotto tre motivi, concernenti il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria e la mancata notificazione del provvedimento a una dei due proprietari. Nel corso del giudizio, dopo la comunicazione dell'avviso di perenzione quinquennale, è stata depositata un'istanza di fissazione dell'udienza sottoscritta dalla ricorrente e dalla nuova procuratrice. Il Tribunale ha rilevato che l'istanza è stata depositata il 3 giugno 2022, oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla ricezione dell'avviso, scaduto il 31 maggio 2022, e che il documento, formato originariamente su supporto analogico e depositato in copia fotostatica nel fascicolo informatico, era privo di valida attestazione di conformità ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, con conseguente mancanza di valida sottoscrizione dei ricorrenti.
La decisione
Il Tribunale non ha esaminato nel merito i motivi relativi al difetto di motivazione, al difetto di istruttoria e alla mancata notificazione. Ha dichiarato il ricorso perento ai sensi dell'art. 82 c.p.a., ritenendo inefficace l'istanza di fissazione dell'udienza perché tardiva rispetto al termine di 120 giorni e comunque inidonea sotto il profilo formale, non essendo stata asseverata la conformità della copia analogica depositata nel fascicolo informatico secondo l'art. 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale. Per effetto della perenzione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera b), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiare definizione in rito.
Norme richiamate
art. 82 c.p.a.
Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.
La mancata presentazione, entro 120 giorni dalla ricezione dell'avviso, di una valida nuova istanza di fissazione dell'udienza determina la perenzione del ricorso.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
La copia per immagine di un documento analogico depositata nel fascicolo informatico deve essere assistita dalla prescritta attestazione di conformità per conservare efficacia probatoria e consentire di ritenere valida la sottoscrizione dell'istanza.
art. 35, comma 2, lettera b), c.p.a.
La perenzione del ricorso comporta l'estinzione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il possibile esito di perenzione deve essere previamente segnalato alle parti mediante apposito avviso prima della decisione.
Massime di principio
- La nuova istanza di fissazione dell'udienza necessaria per evitare la perenzione quinquennale deve essere depositata entro 120 giorni dalla ricezione dell'avviso previsto dall'art. 82 c.p.a.; il superamento del termine rende il ricorso perento.
- Quando l'istanza di fissazione dell'udienza è originariamente formata su supporto analogico e viene depositata nel fascicolo informatico come copia per immagine, la sua efficacia richiede l'attestazione di conformità prevista dall'art. 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale; in mancanza, l'atto non è idoneo a comprovare validamente la sottoscrizione richiesta dall'art. 82 c.p.a.
- La perenzione del ricorso, accertata per tardività o invalidità dell'istanza di fissazione dell'udienza, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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