Cassazione Penale, Sentenza n. 08632/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato nei confronti della ricorrente la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Prato: all'indagata si contestava la gestione di fatto dell'impresa "4 Stagioni di Wu Huaquin" con impiego di cinque lavoratori privi di permesso di soggiorno in condizioni di sfruttamento (turni di circa 12 ore, sette giorni su sette, paghe irregolari, gravi carenze igienico‑sanitarie e alloggi in dormitori fatiscenti). La difesa deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, invocando attenuazione del pericolo di reiterazione in ragione del sequestro dell'attività, della cessazione formale della società, del comportamento collaborativo dell'indagata, della sua incensuratezza e del radicamento abitativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere la censura diretta a una rivalutazione di merito degli elementi di fatto e non a specifiche violazioni di legge o a una manifesta illogicità riconoscibile "ictu oculi". Ha ritenuto coerente e logica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato la sistematicità delle condotte, l'approfittamento dello stato di bisogno degli stranieri irregolari, l'esistenza di modalità organizzative idonee a eludere i controlli e la valutazione secondo cui il divieto di dimora era la misura meno afflittiva, idonea a prevenire la reiterazione. Il sequestro e la sospensione dell'attività sono stati considerati di efficacia limitata; la cessazione formale della società non escludeva la possibilità di operare tramite prestanome. Esito: ricorso inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
La Corte valuta l'insussistenza delle esigenze cautelari dedotte dalla difesa (lett. a, b, c) alla luce della disciplina sulle misure cautelari e conferma che il divieto di dimora è idoneo e proporzionato rispetto al pericolo di reiterazione ravvisato
Sez. 2, n. 31533 del 17/05/2017 (Paviglianiti)
Richiamata per il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle decisioni cautelari non può sostituirsi alla valutazione di merito del giudice e ammette ricorso solo per violazione di norme o manifesta illogicità argomentativa
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi)
Richiamata per riaffermare il limite del controllo di legittimità sulle valutazioni prognostiche circa il pericolo di reiterazione, impedendo una nuova ponderazione degli elementi fattuali
Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla condanna alle ammende, per stabilire criteri di responsabilità non colposa nella proposizione del ricorso e giustificare l'importo comminato alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulla scelta e sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte non può rivedere il merito delle valutazioni prognostiche del giudice del riesame se non sono contestate violazioni normative o palesi illogicità.
- La sussistenza di gravi indizi unita a modalità organizzative sistematiche di commissione del reato (es. uso di prestanome, impiego sistematico di lavoratori clandestini, condizioni di sfruttamento) giustifica la conclusione del pericolo di reiterazione anche quando siano presenti elementi personali attenuanti.
- Misure come il divieto di dimora possono essere ritenute proporzionate se sono le meno afflittive idonee a recidere il rapporto con il contesto in cui il reato è stato agevolmente posto in essere.
- Sequestri amministrativi o la cessazione formale dell'attività non hanno valore assoluto neutralizzante delle esigenze cautelari se risultano temporanei, revocabili o se è possibile continuare l'attività tramite intestazioni fittizie.
- Circostanze personali favorevoli (incensuratezza, collaborazione, radicamento) devono essere adeguatamente valutate dal giudice, ma non escludono automaticamente il rischio di reiterazione quando gli elementi fattuali mostrano una condotta sistematica e organizzata.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in sede di legittimità è preferibile contestare specifiche violazioni di legge o dimostrare una manifesta illogicità della motivazione riconoscibile 'ictu oculi', evitando una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.
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