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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34305/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Capobianco impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 314 c.p. (appropriazione di beni di ufficio) sostenendo: 1) omissione della Corte territoriale nel pronunciarsi sulla richiesta di estinzione del reato per prescrizione, poiché l'appropriazione sarebbe avvenuta in periodo anteriore al 2010-2011; 2) travisamento della prova, con la tesi che il timbro circolare non sarebbe mai appartenuto al Comune di Francavilla Fontana; 3) insussistenza dell'elemento del valore materiale dei beni (si trattava di contrassegni per disabili ormai non più in uso dal 2012); 4) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche in presenza di stato di incensuratezza e assenza di danno per la pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per il primo motivo ritenendolo fondato. Ha osservato che, data l'incertezza cronologica sull'epoca dell'appropriazione (ragionevolmente riferibile al 2010-2011) e applicando il principio del favor rei, il termine massimo di prescrizione (dodici anni e mezzo) era ormai decorso alla data della decisione. Dallo stato degli atti non emergono elementi che consentano di riconoscere una causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, disponendo l'immediato proscioglimento dell'imputato; l'esame degli altri motivi è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Riferita all'accusa principale: appropriazione di beni da parte di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio. La Corte ha preso atto che l'addebito verteva su tali fattispecie, ma ha risolto la controversia sulla base della prescrizione, senza entrare nel merito definitivo della qualificazione materiale del fatto.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione di legge; nella decisione svolge funzione di riferimento normativo collegato ai motivi di impugnazione ma la Corte si è pronunciata principalmente sulla prescrizione, senza sviluppare un'interpretazione sostanziale di questo articolo.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alle censure di diritto; nella sentenza è richiamato nel quadro delle doglianze, mentre la Corte si concentra sulla decorrenza della prescrizione e sull'applicazione del favor rei.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e travisamento della prova; la Corte non ha ritenuto necessario risolvere definitivamente tale questione dopo aver accertato la prescrizione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente nel quadro delle censure processuali; la Corte non ha approfondito l'interpretazione di questo articolo perché il primo motivo (prescrizione) ha determinato l'annullamento senza rinvio.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha valutato che dagli atti non emergono elementi di prova che permettano di far prevalere una causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129(2); ciò ha inciso sulla valutazione che ha portato ad accogliere il ricorso esclusivamente per prescrizione, escludendo invece un proscioglimento sul merito.

Massime di principio

  • Quando la data di consumazione del reato è incerta, prevale il principio del favor rei: la determinazione cronologica favorevole all'imputato può comportare la declaratoria di prescrizione.
  • La prescrizione va calcolata sulla data della concreta consumazione del reato e non necessariamente sulla data del rinvenimento degli oggetti; se la consumazione è collocabile in un periodo tale da far decorrere il termine prescrizionale, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.
  • Se la Corte accerta la prescrizione, essa può annullare senza rinvio e disporre l'immediato proscioglimento, e ciò assorbe l'esame degli altri motivi di impugnazione.
  • Le censure sul travisamento della prova o sul valore economico degli oggetti (es. pass per disabili obsoleti) devono essere adeguatamente provate: tuttavia, anche questioni sostanziali non vengono esaminate se la prescrizione estingue il reato.
  • La mancata pronuncia da parte della corte territoriale sulla richiesta di estinzione per prescrizione costituisce vizio rilevante e può essere decisiva in sede di legittimità.
  • Il richiamo alle circostanze attenuanti e all'assenza di danno patrimoniale è rilevante per la quantificazione della pena, ma perde efficacia pratica se il reato è già estinto per prescrizione.

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