Sentenza n. 4/2026 - Trento, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: A) del Decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato collocato in aspettativa per infermità per -OMISSIS- giorni dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, nella parte in cui dispone, ai sensi dell’art.16, c. 4 del D.P.R. n. 51/2009, la riduzione del trattamento economico al 50% per il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-; B) della nota della -OMISSIS- – Ufficio Amministrativo Contabile prot. n. -OMISSIS-, con cui si comunica la sospensione della trattenuta mensile di euro 442,72 lordi e si preannuncia la riattivazione del recupero decorsi 30 giorni dalla notifica di una nota esplicativa, individuando nel decreto impugnato sub A) l’atto presupposto del debito; C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota esplicativa Prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-, ove lesiva degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di collocamento in aspettativa per infermità, nella parte in cui dispone la riduzione al 50% del trattamento economico e gli atti conseguenti di recupero delle somme
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato collocato in aspettativa per infermità per un determinato periodo, contestando la riduzione al 50% del trattamento economico applicata dopo i primi dodici mesi e il conseguente recupero della maggiore retribuzione corrisposta. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 339/1982, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e contraddittorietà, sostenendo che tale disposizione speciale avrebbe consentito il mantenimento della retribuzione integrale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, difetto di motivazione e violazione del principio del giusto procedimento, lamentando di non essere stato preventivamente informato delle ragioni ostative al mantenimento del trattamento economico integrale e di non aver potuto partecipare adeguatamente al procedimento. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell'atto e l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione integrale per l'intero periodo di aspettativa.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo perché l'infermità non dipendeva da causa di servizio e non era stata attivata alcuna procedura di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o di altre amministrazioni. La riduzione e la ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese trovavano fondamento nell'art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, non nell'erronea applicazione prospettata dal ricorrente dell'art. 68 del d.P.R. n. 3/1957. L'art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 è stato ritenuto applicabile alle sole ipotesi in cui il dipendente giudicato inidoneo al servizio di polizia abbia chiesto il transito in altri ruoli della stessa amministrazione o di altra amministrazione; tale presupposto mancava nella fattispecie. È stato inoltre rilevato che il decreto ministeriale del 22 ottobre 2024, richiamato dal provvedimento impugnato e non tempestivamente impugnato, aveva disposto l'utilizzazione del ricorrente in servizi interni diurni e rinviava alla disciplina pertinente dello stato giuridico ed economico del personale. Anche il secondo motivo è stato respinto: dagli atti risultava che il ricorrente aveva partecipato al procedimento mediante domande, sollecitazioni e osservazioni, richiamate nel provvedimento finale e in una nota dell'amministrazione. Non era quindi necessaria una confutazione analitica di ciascuna osservazione, essendo sufficiente che dalla motivazione emergesse la considerazione complessiva delle deduzioni dell'interessato. Il provvedimento esponeva il percorso logico-motivazionale e indicava gli atti e le norme posti a fondamento della decisione. Le spese sono state compensate per la particolarità della materia.
Norme richiamate
art. 16, comma 4, d.P.R. n. 51/2009
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa
La disposizione costituisce il fondamento della riduzione e della ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese di aspettativa quando l'infermità non dipende da causa di servizio e non sia stata attivata la procedura di transito in altri ruoli.
art. 8 d.P.R. n. 339/1982
La norma speciale opera nelle ipotesi di transito, a domanda, del dipendente giudicato inidoneo al servizio di polizia in altri ruoli della stessa amministrazione o di altra amministrazione, assicurando nel periodo intercorrente tra la richiesta e l'effettivo trasferimento il trattamento economico in godimento alla data dell'accertamento dell'inidoneità. Non si applica in assenza di attivazione della procedura di transito.
art. 68 d.P.R. n. 3/1957
La disciplina dello stipendio durante l'aspettativa per infermità è richiamata nell'ambito della disciplina applicabile al personale che non abbia attivato il transito; il giudice ha precisato che il provvedimento impugnato rinviava direttamente all'art. 16 del d.P.R. n. 51/2009.
art. 70 d.P.R. n. 3/1957
È richiamato, insieme all'art. 68, quale disposizione concernente lo stato giuridico del personale che si trovi in situazioni analoghe a quella esaminata.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento è sufficientemente motivato quando consente di ricostruire il percorso logico e normativo seguito dall'amministrazione, anche mediante il richiamo agli atti del procedimento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La partecipazione procedimentale non richiede un'applicazione formalistica: l'omissione o l'assenza di una specifica comunicazione non rende illegittimo il provvedimento quando il destinatario abbia comunque conosciuto il procedimento e abbia potuto parteciparvi.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L'art. 8 del d.P.R. n. 339/1982, quale disciplina speciale relativa al transito del dipendente giudicato inidoneo al servizio di polizia, presuppone l'effettiva attivazione, a domanda, della procedura di trasferimento in altri ruoli della stessa amministrazione o di altra amministrazione; in mancanza di tale procedura, non può essere invocato per ottenere il mantenimento della retribuzione integrale durante l'aspettativa per infermità.
- Quando l'infermità del dipendente non è riconosciuta dipendente da causa di servizio e non è stata attivata la procedura di transito in altri ruoli, trova applicazione la disciplina che consente di ripetere la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese.
- La partecipazione procedimentale può risultare anche aliunde, attraverso la concreta conoscenza del procedimento e la presentazione di domande, osservazioni o sollecitazioni da parte dell'interessato; in tal caso l'eventuale omissione di un adempimento partecipativo non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento.
- La motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione presentata ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga che le deduzioni siano state considerate nel loro complesso e che sia ricostruibile il percorso logico e normativo seguito dall'amministrazione.
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