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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27026/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite origina da una verifica fiscale avviata dalla Guardia di finanza nei confronti di una società di persone poi trasformata in società di capitali, con recupero a tassazione di costi ritenuti indebitamente dedotti perché imputati a esercizi diversi da quello di competenza. Il maggior reddito ricostruito in capo alla società veniva poi imputato ai soci, in proporzione alle rispettive quote, con emissione di distinti atti impositivi. I contribuenti impugnavano gli avvisi davanti al giudice tributario, ma venivano soccombenti nei gradi di merito. In cassazione la società deduceva, in sintesi, il vizio di motivazione della sentenza d’appello, l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza per tardività dell’accertamento, l’erronea applicazione del raddoppio dei termini, la violazione del giudicato esterno, la violazione dello Statuto del contribuente in tema di durata della verifica e di allegazione degli atti richiamati, nonché l’erronea applicazione delle regole di competenza dei costi. I soci proponevano motivi analoghi, contestando in particolare il raddoppio dei termini, la mancata pronuncia sull’eccezione di decadenza, la motivazione per relationem e la disciplina dell’imputazione temporale dei costi.

La decisione

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso della società limitatamente alla ripresa IRAP, ritenendo applicato in modo non corretto il raddoppio dei termini per tale imposta, che non è assistita da tutela penale nel d.lgs. 74/2000; per tale parte cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo il ricorso originario della società solo con riguardo all’IRAP. Rigetta invece tutti i ricorsi dei soci, ritenendo infondate le doglianze sul raddoppio dei termini, sul giudicato esterno, sulla durata della verifica, sulla mancata allegazione del PVC e sulla deduzione dei costi per competenza. Le spese di merito vengono compensate, mentre l’Agenzia delle Entrate è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla società; per i soci segue il rigetto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    richiamato per l’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    richiamato per il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi relativi a elementi comuni dell’accertamento.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alla riunione dei giudizi per economia processuale.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    richiamato sul raddoppio dei termini di accertamento; la Corte precisa che opera in presenza di obbligo di denuncia penale, anche senza effettiva presentazione della denuncia, ma non per IRAP.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    richiamato, in via analogica, per il raddoppio dei termini in materia IVA connesso all’obbligo di denuncia penale.

  • art. 12, comma 5, L. 212/2000

    la sua violazione non comporta invalidità dell’accertamento né inutilizzabilità degli elementi raccolti, in assenza di una sanzione espressa prevista dal legislatore.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    l’allegazione degli atti richiamati è necessaria solo per i documenti non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; la mancata allegazione non invalida l’avviso se la motivazione è sufficiente.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione e validità dell’atto impositivo.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    il principio di competenza dei componenti negativi di reddito è inderogabile salvo che nell’esercizio di competenza il costo non sia ancora certo nell’esistenza o determinabile obiettivamente.

  • art. 2423-bis c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del criterio di imputazione temporale dei costi.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l’eccezione di giudicato esterno, respinta perché il precedente giudizio non aveva accertato i medesimi fatti in modo vincolante.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l’asserita omessa pronuncia su eccezioni proposte in appello.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 sul requisito motivazionale.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato sul contenuto della sentenza nel processo tributario.

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato come parametro dell’obbligo di denuncia penale posto a base del raddoppio dei termini.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato con riferimento alla decorrenza della prescrizione per l’azione di rimborso della maggiore imposta versata a seguito del recupero del costo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ritenuto non applicabile, nel caso della società soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all’art. 111 Cost. per la ragione più liquida.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all’art. 24 Cost. per la ragione più liquida.

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo a società di persone e soci, l’accertamento dei redditi è unitario: la controversia investe inscindibilmente società e soci, salvo questioni personali, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio e possibilità di riunione dei giudizi.
  • Il raddoppio dei termini per l’accertamento opera quando emergono fatti che fanno insorgere l’obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza che sia necessaria la effettiva presentazione della denuncia o l’esito del processo penale; la sola presenza di seri indizi di reato è sufficiente, purché non vi sia uso pretestuoso della disciplina.
  • L’effetto del raddoppio dei termini si estende anche ai redditi imputati per trasparenza ai soci di società di persone, poiché l’addebito fiscale al socio deriva ope legis dall’accertamento della società.
  • Il raddoppio dei termini non è applicabile all’IRAP quando per tale imposta non operi una tutela penale nel sistema di riferimento considerato.
  • La violazione del termine massimo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non determina di per sé l’invalidità dell’accertamento né l’inutilizzabilità delle prove raccolte, se la legge non prevede espressamente tali sanzioni.
  • L’obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem opera solo per i documenti non già conosciuti, nel loro contenuto essenziale, dal contribuente; in presenza di motivazione sufficiente, l’omessa allegazione non vizia l’avviso.
  • Nel reddito d’impresa, il principio di competenza impone di imputare i costi all’esercizio in cui essi sono certi nell’esistenza e determinabili nell’ammontare; non è consentita una scelta discrezionale del contribuente sull’annualità di deduzione.
  • Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta attiene al merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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