Cassazione Civile, Ordinanza n. 16627/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
Tre soggetti agirono in giudizio per ottenere l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un piccolo corpo di fabbrica destinato a servizio igienico, catastalmente intestato alla convenuta. Il tribunale accolse la domanda, ma la corte d’appello riformò la decisione e rigettò l’usucapione, valorizzando le testimonianze e la documentazione come non idonee a dimostrare un possesso ultraventennale esclusivo e continuo. In cassazione i ricorrenti denunciarono: 1) violazione delle norme sul possesso, sostenendo che lavori di ammodernamento, sostituzione della rete di recinzione e collegamento degli impianti costituivano corpus possidendi e che il giudice avrebbe dovuto inferirne l’animus possidendi, verificando semmai se la disponibilità fosse dovuta a mera tolleranza; 2) violazione delle norme sulla presunzione di possesso intermedio, deducendo che avrebbero avuto il possesso del manufatto sin dal 1984, in occasione dell’acquisto dell’immobile principale, sicché non poteva escludersi la continuità del possesso; 3) violazione delle norme sull’onere della prova e sul principio di non contestazione, lamentando che la corte territoriale avesse richiesto prova dell’epoca degli allacci degli impianti e non avesse considerato non contestata la circostanza del collegamento delle utenze sin dal 1984.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che vi fosse un giudicato interno sulla ricostruzione fattuale relativa al godimento del bene da parte della dante causa della resistente, poiché si trattava di un passaggio argomentativo e non di un capo autonomo della decisione. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la corte d’appello aveva accertato in fatto, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che le prove non dimostravano un potere di fatto pubblico, indisturbato ed esclusivo per il tempo utile all’usucapione, presupposto necessario per operare la presunzione di possesso. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la presunzione di possesso intermedio richiede la prova del possesso remoto e di quello attuale, mentre nel caso concreto il possesso sin dal 1984 non era stato ritenuto provato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in tema di non contestazione, il ricorso per cassazione deve trascrivere gli atti processuali rilevanti e comunque la valutazione della non contestazione appartiene al giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e non è stata disposta la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Definisce il possesso; la Corte ribadisce che l’elemento soggettivo dell’animus possidendi è normalmente insito nell’esercizio del potere di fatto, ma la sua desunzione presuppone che sia prima dimostrato un potere di fatto pubblico, indisturbato ed esercitato per il tempo utile all’usucapione.
art. 1141 c.c.
La Corte richiama la presunzione secondo cui chi esercita il potere di fatto sulla cosa è possessore, salvo prova contraria di detenzione o tolleranza; tuttavia tale presunzione opera solo se sia già provato il potere di fatto in termini idonei all’usucapione.
art. 1142 c.c.
La presunzione di possesso intermedio richiede la prova del possesso remoto e del possesso attuale; nel caso concreto il possesso remoto non è stato ritenuto provato.
art. 1144 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la disponibilità del bene fosse mera tolleranza; la Corte non accoglie la censura perché il fatto costitutivo del possesso non è stato dimostrato.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che incombe su chi invoca l’usucapione dimostrare il possesso utile per il tempo richiesto.
art. 115 c.p.c.
In materia di non contestazione, la Corte afferma che la valutazione dell’esistenza e del valore della non contestazione è riservata al giudice di merito e, in cassazione, la censura richiede specifica trascrizione degli atti processuali rilevanti.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono le norme processuali invocate a fondamento dei tre motivi di ricorso; la Corte respinge le doglianze perché, in sostanza, miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La controricorrente aveva chiesto la condanna aggravata, ma la Corte esclude i presupposti per applicarla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi invoca l’usucapione deve provare, con elementi idonei e coerenti, un possesso pacifico, pubblico, continuo ed esclusivo per il tempo richiesto; in cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio.
- La presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. opera solo quando sia già dimostrato un potere di fatto sulla cosa: non basta allegare singoli atti di gestione o manutenzione se il giudice di merito li ritiene non univoci o temporalmente inconferenti.
- La presunzione di possesso intermedio richiede la prova del possesso remoto e di quello attuale; se il fatto iniziale di acquisto del possesso non è accertato, la presunzione non può essere applicata.
- La deduzione della non contestazione in cassazione richiede specifica autosufficienza, con trascrizione degli atti processuali rilevanti; inoltre la verifica dell’effettiva non contestazione resta riservata al giudice di merito.
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione, non su singole argomentazioni o passaggi motivazionali inseriti nella trama logica della sentenza.
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