Sentenza del 22/05/2024 n. 252 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione relativo alla tassazione della somma di Euro 775.000 dovuta a seguito di un patto di famiglia ai sensi dell'art. 768-bis c.c.; l'Amministrazione aveva ritenuto che la somma dovesse essere tassata sulla base del rapporto di parentela (fratello/sorella) tra il legittimario beneficiario del trasferimento e il legittimario non assegnatario, richiamandosi a documenti di prassi e alla Cass. n. 32823/2018. Il ricorrente ha contestato la qualificazione operata dall'Agenzia, richiamando pronunce successive di segno opposto e invocando l'applicazione dell'art. 58 d.lgs. 346/1990 in combinato con le norme sul patto di famiglia.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la linea interpretativa più recente della Corte di cassazione (confermata da Cass. 17 giugno 2022, n. 19561) secondo cui la liquidazione operata dal beneficiario a favore del legittimario non assegnatario deve essere considerata, ai fini fiscali, donazione del disponente e quindi assoggettata all'imposta sulle donazioni applicando l'aliquota e la franchigia con riferimento al rapporto di parentela rispetto al disponente. Ne consegue l'annullamento dell'avviso di liquidazione e la declaratoria che nulla è dovuto. Le spese sono compensate per la peculiarità e la non pacifica giurisprudenza sulla materia; non sussiste responsabilità dei funzionari dell'Agenzia ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Codice civile
art. 768-bis c.c.; art. 768-quater c.c.
Norme che regolano il patto di famiglia e le obbligazioni di liquidazione tra assegnatario e legittimari non assegnatari. Il Collegio considera necessario valutare il regime fiscale delle prestazioni connesse, distinguendo tra liberalità diretta del disponente e obblighi assunti dall'assegnatario gravati dall'attribuzione.
D.lgs. n. 346/1990 (TUIR - norme sulle imposte indirette)
La Corte ha interpretato l'art. 58, comma 1, nel senso che la liquidazione effettuata dal beneficiario a favore del legittimario non assegnatario è, ai fini fiscali, da qualificarsi donazione riconducibile alla volontà del disponente, con conseguente applicazione dell'aliquota e della franchigia in relazione al rapporto di parentela del legittimario rispetto al disponente.
D.lgs. n. 546/1992
Norma sulla responsabilità per l'operato dei funzionari che adottano atti impositivi. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti per la responsabilità personale dei funzionari dell'Agenzia in quanto si sono uniformati a prassi e a una pronuncia della Suprema Corte.
Cass. n. 32823/2018 (giurisprudenza citata dall'Amministrazione)
Decisione richiamata dall'Agenzia che originariamente aveva dato supporto alla qualificazione fiscale in senso diverso; tuttavia risultata in contrasto con successiva giurisprudenza della Suprema Corte.
Cass. n. 19561/2022 (giurisprudenza cui si è uniformato il Collegio)
Cass. 17 giugno 2022, n. 19561
Pronuncia della Corte di cassazione che ha affermato che la liquidazione a favore del legittimario non assegnatario prevista dal patto di famiglia deve essere considerata, ai fini dell'imposta sulle donazioni, donazione del disponente e pertanto assoggettata secondo il rapporto di parentela con il disponente.
Massime di principio
- La liquidazione corrisposta dal beneficiario del trasferimento al legittimario non assegnatario in esecuzione del patto di famiglia può essere qualificata, ai fini fiscali, come donazione del disponente e non come liberalità fra fratelli; perciò si applicano l'aliquota e la franchigia in relazione al rapporto di parentela con il disponente.
- In presenza di normativa e giurisprudenza non pacifiche, l'atto pubblico che regola il patto di famiglia dovrebbe chiarire la natura e il soggetto della prestazione (chi effettua la prestazione in adempimento di quale obbligo e a quale titolo) per ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
- Gli uffici fiscali che si uniformano a prassi interne o a precedenti pronunce della Suprema Corte non espongono automaticamente i loro funzionari a responsabilità personali qualora la giurisprudenza cambi; tuttavia la qualificazione fiscale resta soggetta al vaglio giudiziario.
- Quando la prestazione è l'estinzione di un credito o l'adempimento di un obbligo imposto dalla legge, occorre valutare se tale adempimento costituisca, nella sostanza, un peso sull'attribuzione assimilabile a una donazione modale: in tal caso la tassazione segue la qualificazione di donazione del disponente.
- In contenziosi simili è importante richiamare la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, che può prevalere su orientamenti precedenti e influire sull'esito del giudizio.
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