Sentenza n. 3843/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione nel merito. Il Comune ha aderito alla rilevazione del difetto di interesse e ha chiesto la compensazione delle spese. Il Collegio ha quindi compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Atto impugnato: ordinanze sindacali n. 61 e n. 62 del 2 dicembre 2022 e ordinanza n. 18 del 21 aprile 2023, concernenti la messa in sicurezza del costone della Torre di Sant’Angelo, lo sgombero e il divieto di accesso e utilizzo di immobili
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le ordinanze sindacali n. 61 e n. 62 del 2 dicembre 2022, adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000, con cui era stato ordinato di realizzare opere provvisionali per la messa in sicurezza del costone della Torre di Sant’Angelo d’Ischia ed era stato disposto lo sgombero immediato, con divieto di accesso e utilizzo, delle unità immobiliari situate in località Sotto la Torre. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza n. 18 del 21 aprile 2023, relativa alla messa in sicurezza e allo sgombero di un'unità immobiliare ipogea. Il testo non riporta in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevando la parziale revoca dell'ordinanza n. 18 del 2023 da parte del Comune, intervenuta anche a seguito della relazione geomorfologica prodotta dalla stessa ricorrente e delle successive valutazioni della Struttura Commissariale.
Norme richiamate
art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000
La disposizione è richiamata quale base normativa delle ordinanze sindacali impugnate, adottate per disporre la messa in sicurezza e lo sgombero a tutela della pubblica e privata incolumità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiari il venir meno dell'interesse alla decisione e tale sopravvenienza sia riconosciuta anche dall'amministrazione resistente.
- La parziale revoca dell'atto impugnato può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso, quando la parte ricorrente ne prenda atto e non persista un interesse concreto e attuale all'esame della legittimità dell'atto originario.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti quando tale regolazione sia richiesta dall'amministrazione e non emergano ragioni per una diversa attribuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →