Sentenza n. 2871/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21447/2024, resa tra le parti, e/o la riforma, previa concessione di misure cautelari, del Provvedimento dell’AGCM n. 30423, adottato dalla medesima nell’adunanza del 13/12/2022 - notificato alle Ricorrenti in data 21/12/2022 in versione omissata ed in data 29/12/2022 in versione integrale, a conclusione del procedimento PS12323 – Ariix - NewAge, nella parte in cui ha accertato la commissione ad opera delle Società di due pratiche commerciali scorrette, e ha deliberato: “a) che la pratica commerciale descritta al punto II sub A), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Ariix e NewAge, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. p), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) che la pratica commerciale descritta al punto II sub B), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Ariix e NewAge, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, comma 1 e 2, 23, comma 1, lett. aa), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; c) di irrogare in solido alle società Ariix Italy S.r.l. e NewAge Inc., in relazione alla pratica di cui al punto II lett. A), una sanzione amministrativa pecuniaria di 800.000 € (ottocentomila euro); d) di irrogare in solido alle società Ariix Italy S.r.l. e NewAge Inc., in relazione alla pratica di cui al punto II lett. B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 160.000 € (centosessantamila euro); e) che i professionisti comunichino all’Autorità, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alle diffide di cui ai punti a) e b)” ed ha, tra l'altro, assegnato alle Società il termine di trenta giorni dalla notificazione del Provvedimento per effettuare il pagamento delle sanzioni con le modalità ivi indicate; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi incluso il parere del 29 novembre 2022 reso dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (“AGCOM”) ai sensi dell'art. 27, co 6, del Codice del Consumo nonché, in subordine, per la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento AGCM n. 30423 del 13 dicembre 2022, relativo a due pratiche commerciali scorrette: vendita piramidale e marketing occulto sui social network, con diffide e sanzioni complessive di 960.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento AGCM. Con il primo motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 1, lett. p), del Codice del consumo, difetto di istruttoria, travisamento, carenza dei presupposti, difetto e incongruità della motivazione e irragionevolezza, contestando la qualificazione del sistema di vendita come piramidale e sostenendo che si trattasse di vendita multilivello fondata sulla commercializzazione dei prodotti. Con il secondo motivo hanno contestato l'accertamento del marketing occulto, deducendo violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. aa), del Codice del consumo, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Con il terzo motivo hanno contestato la quantificazione delle sanzioni per violazione dell'art. 27, comma 9, del Codice del consumo, dell'art. 11 della legge n. 689/1981 e del principio di proporzionalità, oltre a vizi di motivazione e travisamento.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. Quanto alla pratica sub A), relativa alla presunta vendita piramidale, il Consiglio di Stato ha ritenuto non dimostrata la prevalenza del reclutamento e dell'autoconsumo rispetto alla vendita dei prodotti. Il piano compensi parametrava le provvigioni ai punti valore collegati ai prodotti effettivamente collocati sul mercato; non risultava provato che gli incaricati dovessero acquistare prodotti per accedere ai livelli provvigionali; la fee costituiva il corrispettivo per servizi resi agli incaricati e aveva incidenza marginale sul fatturato; inoltre, i dati sulle vendite a clienti esterni e sui ricavi non erano stati adeguatamente valutati dall'AGCM e dal TAR. È stata quindi annullata la contestazione e la relativa sanzione di 800.000 euro. Quanto alla pratica sub B), relativa al marketing occulto, il Collegio ha confermato l'accertamento: i post su Facebook e Instagram presentavano i venditori come consumatori che narravano esperienze personali, senza rendere riconoscibile l'intento promozionale, secondo una strategia volta a dissimulare la finalità commerciale e a reclutare nuovi aderenti. È stata confermata anche la sanzione di 160.000 euro, ritenuta coerente con la gravità, l'insidiosità, la diffusione della pratica e la situazione economica del gruppo. La sentenza del TAR è stata dunque parzialmente riformata; spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 206/2005
Una pratica commerciale è ritenuta scorretta e, in quanto tale, vietata se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta.
La disposizione contiene il divieto generale di pratiche commerciali scorrette e richiede la valutazione della contrarietà alla diligenza professionale e dell'idoneità della condotta a falsare il comportamento economico del consumatore medio, salvo le ipotesi tipizzate.
art. 21 d.lgs. 206/2005
Rileva nel quadro delle pratiche commerciali ingannevoli; la qualificazione richiede che la condotta possa indurre in errore il consumatore rispetto a elementi rilevanti del prodotto o del servizio.
art. 22 d.lgs. 206/2005
L'omissione di informazioni rilevanti per una decisione consapevole può integrare una pratica ingannevole; nel caso del marketing occulto, l'omessa indicazione dell'intento commerciale impedisce al consumatore di riconoscere la natura promozionale del messaggio.
art. 23, comma 1, lett. p), d.lgs. 206/2005
Vieta i sistemi di promozione a carattere piramidale. La fattispecie ricorre quando il professionista guadagna principalmente dal reclutamento e dagli acquisti degli incaricati, con prevalenza dell'autoconsumo e dell'ingresso nella rete rispetto alle vendite a consumatori esterni.
art. 23, comma 1, lett. aa), d.lgs. 206/2005
È richiamato per la qualificazione della pratica di marketing occulto come pratica commerciale ingannevole.
art. 5, comma 1, l. 173/2005
Concorre a qualificare come illeciti i sistemi di vendita con caratteristiche piramidali, distinguendoli dai sistemi leciti di vendita multilivello.
art. 27, comma 6, d.lgs. 206/2005
Prevede l'acquisizione del parere dell'AGCOM nel procedimento relativo alle pratiche commerciali scorrette.
art. 27, comma 9, d.lgs. 206/2005
Costituisce, insieme all'art. 11 della legge n. 689/1981, il quadro normativo per la commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
art. 11 l. 689/1981
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo [...] si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
La sanzione deve essere determinata considerando gravità, condotta successiva, personalità e condizioni economiche dell'autore; la sanzione per il marketing occulto è stata ritenuta proporzionata sulla base di tali parametri.
Massime di principio
- Un sistema di vendita multilivello è qualificabile come vendita piramidale vietata solo quando sia dimostrata la prevalenza sostanziale dei proventi derivanti dal reclutamento di nuovi incaricati e dall'autoconsumo rispetto a quelli derivanti dalla vendita dei prodotti a consumatori, non essendo sufficiente la mera esistenza di una rete gerarchica o di una quota di acquisti effettuati dagli aderenti.
- Nel valutare la natura piramidale di un sistema di vendita, l'autorità deve esaminare in modo completo e coerente il piano compensi, il rapporto tra provvigioni e prodotti effettivamente collocati sul mercato, l'eventuale obbligo di acquisto degli incaricati, la funzione delle fee e i flussi economici derivanti dalle vendite a clienti esterni; l'omessa considerazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e travisamento.
- La pubblicità occulta integra una pratica commerciale ingannevole quando un messaggio avente finalità promozionale viene presentato come comunicazione personale, informativa o di intrattenimento senza rendere riconoscibile al consumatore il relativo intento commerciale.
- L'accertamento della pubblicità occulta richiede una prima fase diretta a dimostrare la natura commerciale e lo scopo promozionale della comunicazione, anche mediante presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti, e una seconda fase volta a verificare se siano stati adottati accorgimenti idonei a rendere agevolmente riconoscibile la pubblicità.
- La mancata formalizzazione di un rapporto di committenza non esclude di per sé la natura commerciale di una comunicazione occulta, ove lo scopo promozionale emerga da elementi diretti o da un quadro presuntivo qualificato.
- La quantificazione delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette deve rispettare i criteri di gravità della violazione, diffusione e insidiosità della pratica, durata e occasionalità della condotta e condizioni economiche del professionista, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981.
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