Cassazione Civile, Ordinanza n. 08829/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
La lite nasce da due cessioni successive aventi ad oggetto crediti derivanti da prestazioni sanitarie rese presso una struttura collegata a un ente cedente: prima i crediti erano stati ceduti a un intermediario finanziario, poi la stessa cedente li aveva ceduti a una società poi fallita. Quest’ultima, divenuta cessionaria, aveva convenuto la ASL chiedendo l’accertamento della validità ed efficacia della propria cessione e la condanna al pagamento dei crediti maturati dopo una certa data, deducendo anche che la precedente cessione non ostacolasse la sua pretesa. I giudici di merito avevano ritenuto che le due cessioni riguardassero i medesimi crediti e che prevalesse la prima per anteriorità, affermando inoltre che fosse la cessionaria successiva a dover provare l’esaurimento degli effetti della cessione anteriore. Nel ricorso per cassazione la curatela ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 329 c.p.c., sostenendo di non avere prestato acquiescenza alla qualificazione della fattispecie nell’art. 1265 c.c.; 2) violazione dell’art. 1265 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando che vi fosse prova del presupposto del "medesimo credito" e del concreto conflitto tra le cessioni; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che l’onere di provare la persistente efficacia della cessione anteriore gravasse sulla debitrice ceduta, trattandosi di fatto impeditivo della domanda della cessionaria successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo preliminarmente fondato. Ha affermato che, in caso di cessioni successive di crediti periodici da parte del medesimo debitore, la prova della persistente efficacia della cessione precedente incombe sul debitore ceduto, poiché si tratta di un fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisce in forza di una cessione successiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio enunciato e per la regolazione delle spese. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1260 c.c.
La cessione del credito si perfeziona con l’accordo tra cedente e cessionario e, di regola, non richiede il consenso del debitore ceduto.
art. 1264 c.c.
La cessione è efficace verso il debitore ceduto quando questi l’abbia accettata oppure gli sia stata notificata.
art. 1265 c.c.
Nel conflitto tra più cessionari dello stesso credito prevale la cessione notificata per prima al debitore o prima accettata con atto di data certa; la norma è valorizzata come indice del fatto che il cessionario deve provare la cessione, ma non la sua causa.
art. 1266 c.c.
Se la cessione è a titolo gratuito, il cedente garantisce l’esistenza del credito solo nei limiti previsti per la garanzia del donante.
art. 1267 c.c.
Nella cessione a titolo oneroso il cedente garantisce l’esistenza del credito e, se pattuito, anche la solvibilità del debitore; è richiamata la distinzione tra cessione pro soluto e pro solvendo.
L. n. 52/1991
La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, modellata sul factoring, non era applicabile perché la cedente non aveva natura imprenditoriale.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova del fatto impeditivo della domanda grava sulla parte che lo allega; nel caso concreto la persistente efficacia della precedente cessione doveva essere provata dalla debitrice ceduta.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di acquiescenza e la lettura dei motivi di appello.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per escludere che vi fosse acquiescenza alle statuizioni sulla disciplina applicabile.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
Norme sul sindacato di legittimità invocate per i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in tema di dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la carenza o apparenza di motivazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato sempre a sostegno del vizio motivazionale denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È escluso il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato per effetto dell’accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il collegamento con l’ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di cessioni successive dello stesso credito, il cessionario che agisce contro il debitore ceduto deve provare l’esistenza della propria cessione e l’ammontare del credito, ma non la causa economica del trasferimento.
- La notificazione o l’accettazione della cessione rende il negozio efficace verso il debitore ceduto; tuttavia, nel conflitto tra cessionari successivi, il criterio di prevalenza opera solo se si accerta che si tratti davvero del medesimo credito.
- Quando il debitore ceduto oppone l’esistenza di una precedente cessione ancora efficace, tale circostanza integra un fatto impeditivo della domanda del cessionario successivo e deve essere provata dal debitore stesso.
- Per i crediti periodici o derivanti da rapporti di durata, la questione decisiva nel conflitto tra cessioni successive è la persistenza degli effetti della cessione anteriore alla data rilevante per la pretesa del cessionario successivo.
- La disciplina della cessione dei crediti d’impresa non si applica automaticamente a qualsiasi cessione di crediti futuri o periodici, ma richiede che ricorrano i presupposti soggettivi previsti dalla legge speciale.
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