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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05996/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria, ritenendo che una sequenza di atti societari compiuti tra il 2014 e il 2016 mascherasse una cessione d’azienda, ha emesso avviso di accertamento applicando l’imposta di registro con aliquota del 3% e la sanzione per omessa registrazione. La società, già destinataria di rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: mancato contraddittorio endoprocedimentale; contraddittorietà e motivazione apparente dell’avviso, perché fondato su norme ritenute inconciliabili; erronea sussunzione della fattispecie nell’art. 15 del d.P.R. n. 131 del 1986 invece che nell’art. 20 e nell’art. 10-bis L. n. 212 del 2000; illegittima irrogazione delle sanzioni ex art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche per obiettiva incertezza normativa e sproporzione. La lite ruota attorno alla qualificazione fiscale di una pluralità di atti societari formalmente distinti ma, secondo l’Ufficio, idonei a realizzare gli effetti economici di una cessione d’azienda.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo assorbite tutte le altre censure. Ha cassato la sentenza impugnata perché l’Ufficio e il giudice di merito avevano erroneamente applicato l’art. 15 del d.P.R. n. 131 del 1986, norma che consente la registrazione d’ufficio dei contratti verbali non registrati in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre nella specie non era stata accertata una vera cessione d’azienda verbale, ma una sequenza negoziale diversa, già formalizzata e registrata, posta in essere per conseguire effetti economici equivalenti a quelli della cessione d’azienda. In una situazione del genere, secondo la Corte, la disciplina corretta era quella dell’art. 10-bis della L. n. 212 del 2000 sulle operazioni abusive, non l’art. 15 del TUR. Il ricorso è stato dunque accolto con rinvio per il riesame della fattispecie alla luce della corretta disciplina.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro di deduzione dei vizi processuali e di motivazione apparente o omessa pronuncia

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    è la norma da applicare quando l’Amministrazione contesta operazioni abusive prive di sostanza economica e dirette a conseguire un indebito vantaggio fiscale

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    non è la base del caso concreto, perché presuppone la diversa interpretazione di un atto già registrato, non l’individuazione di un contratto verbale non registrato

  • art. 15 d.P.R. n. 131 del 1986

    si applica ai contratti verbali non registrati e non può essere usato per riqualificare una pluralità di atti registrati come se integrassero una cessione d’azienda verbale

  • art. 3 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato per delimitare l’ambito applicativo dell’art. 15 sui contratti verbali

  • art. 4 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato per delimitare l’ambito applicativo dell’art. 15 sulle operazioni soggette a registrazione

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione dell’avviso

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’atto impositivo

  • art. 69 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato per le sanzioni conseguenti all’omessa registrazione

  • L. n. 205 del 2017

    citata dalla ricorrente in relazione alla nuova formulazione dell’art. 20 del TUR

  • L. n. 145 del 2018

    citata dalla ricorrente in relazione alla nuova formulazione dell’art. 20 del TUR

Massime di principio

  • L’art. 15 del d.P.R. n. 131 del 1986 non può essere utilizzato per colpire una sequenza di operazioni negoziali regolarmente registrate come se fosse stato concluso un contratto verbale di cessione d’azienda; esso presuppone invece l’esistenza di un contratto verbale non registrato, desumibile da presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Quando l’Amministrazione finanziaria contesta che una pluralità di atti formalmente distinti sia stata posta in essere solo per realizzare effetti economici equivalenti a quelli di un diverso negozio, la corretta reazione dell’ordinamento è l’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto ex art. 10-bis L. n. 212 del 2000, non la riqualificazione ai sensi dell’art. 15 del TUR.
  • L’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 opera sul piano dell’interpretazione di un atto già registrato, mentre l’art. 15 opera sul diverso piano dell’accertamento di un contratto verbale non registrato; le due norme non sono fungibili.
  • Le sanzioni per omessa registrazione presuppongono la corretta qualificazione della fattispecie come mancato adempimento dell’obbligo di registrazione del contratto verbale contestato, non essendo sufficiente la mera presenza di una serie di atti diversi registrati se l’Amministrazione intende invece contestare un’operazione abusiva unitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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