Cassazione Penale, Sentenza n. 21804/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare inframuraria. Il ricorrente, tramite difesa, contestava: 1) la identificazione del ricorrente nel soggetto interlocutore delle comunicazioni telefoniche del 24 e 30 dicembre 2019, sostenendo che gli elementi usati dal giudice erano equivoci e non univoci; 2) la qualificazione della condotta come offensività piena ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (c.1) anziché come fattispecie di lieve entità (c.5), dato il ridotto potere stupefacente e la scarsa quantità effettiva utile; 3) la mancata motivazione adeguata e la sproporzione della misura cautelare detentiva, ritenuta non necessaria e non l'unica idonea a prevenire il pericolo di reiterazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse correttamente valutato un coacervo di elementi indiziari convergenti per l'identificazione del ricorrente come interlocutore nelle cessioni del 24 e 30/12/2019, e avesse adeguatamente argomentato la concretezza della transazione e l'offerta di ulteriore quantitativo. Sul punto della lieve entità, la Corte ha osservato che la quantità materiale della cessione (100 grammi da tagliare) non è trascurabile e dunque impedisce il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73. Quanto alla misura cautelare, il tribunale ha motivato la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete sulla base della non occasionalità dell'attività, dell'inserimento in un circuito criminale e di precedenti omogenei, ritenendo inadeguata la misura domiciliare a prevenire la reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposti adempimenti per la sua condizione detentiva.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la formale impugnazione avanti la Corte; usata come base procedurale per esporre i motivi di ricorso contro l'ordinanza cautelare
art. 73 d.P.R. 309/1990
comma 1 e comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90
Distinzione tra la fattispecie di base (comma 1, offensività piena) e la disciplina della lieve entità (comma 5). La Corte ha ritenuto che, dato il peso e la modalità della cessione, non ricorresse la condizione di lieve offensività prevista dal comma 5
art. 275 cod. proc. pen.
Obbligo di motivare adeguatamente la scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia fornito motivazione sufficiente in ordine alla scelta della misura detentiva
art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Presupposto delle esigenze cautelari legate alla prevenzione del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto sussistenti esigenze attuali e concrete, fondate su modus operandi e precedenti
art. 616 cod. proc. pen.
Regola sulle conseguenze del rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 94, comma 1 ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
Disposizione riguardante gli adempimenti connessi alla condizione detentiva del ricorrente da eseguire dal direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto i necessari adempimenti amministrativi
Massime di principio
- La valutazione della prova indiziaria in sede cautelare è rimessa al giudice del merito: la Cassazione interviene solo se manca motivazione o esistono vizi logico-giuridici nella valutazione, non per rivedere apprezzamenti probatori discrezionali.
- Per ricondurre un fatto al regime di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) è necessario che dagli elementi relativi a quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze emerga una offensività minima; se almeno uno di questi indici è incompatibile con la minima offensività, il beneficio non si applica.
- La mera ambiguità di singoli elementi identificativi non esclude che una pluralità di indizi convergenti possa giustificare l'identificazione del presunto responsabile.
- La misura cautelare detentiva necessita di motivazione specifica circa la sussistenza di esigenze attuali e concrete di prevenzione della reiterazione; elementi come modus operandi, continuità dell'attività e precedenti omogenei sono rilevanti per giustificare il carcere.
- La misura alternativa al carcere (es. domiciliari) può essere ritenuta inadeguata quando, per la personalità o la storia criminale dell'indagato, non sia idonea a impedire la prosecuzione dell'attività illecita.
- In fase di impugnazione ante legittimità, è rischioso fondare il ricorso esclusivamente sul diverso apprezzamento degli indizi senza indicare vizi di motivazione o errori di diritto; va invece dimostrato che l'iter argomentativo del giudice è illogico, contraddittorio o carente.
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