Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21804/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare inframuraria. Il ricorrente, tramite difesa, contestava: 1) la identificazione del ricorrente nel soggetto interlocutore delle comunicazioni telefoniche del 24 e 30 dicembre 2019, sostenendo che gli elementi usati dal giudice erano equivoci e non univoci; 2) la qualificazione della condotta come offensività piena ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (c.1) anziché come fattispecie di lieve entità (c.5), dato il ridotto potere stupefacente e la scarsa quantità effettiva utile; 3) la mancata motivazione adeguata e la sproporzione della misura cautelare detentiva, ritenuta non necessaria e non l'unica idonea a prevenire il pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse correttamente valutato un coacervo di elementi indiziari convergenti per l'identificazione del ricorrente come interlocutore nelle cessioni del 24 e 30/12/2019, e avesse adeguatamente argomentato la concretezza della transazione e l'offerta di ulteriore quantitativo. Sul punto della lieve entità, la Corte ha osservato che la quantità materiale della cessione (100 grammi da tagliare) non è trascurabile e dunque impedisce il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73. Quanto alla misura cautelare, il tribunale ha motivato la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete sulla base della non occasionalità dell'attività, dell'inserimento in un circuito criminale e di precedenti omogenei, ritenendo inadeguata la misura domiciliare a prevenire la reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposti adempimenti per la sua condizione detentiva.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la formale impugnazione avanti la Corte; usata come base procedurale per esporre i motivi di ricorso contro l'ordinanza cautelare

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    comma 1 e comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90

    Distinzione tra la fattispecie di base (comma 1, offensività piena) e la disciplina della lieve entità (comma 5). La Corte ha ritenuto che, dato il peso e la modalità della cessione, non ricorresse la condizione di lieve offensività prevista dal comma 5

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivare adeguatamente la scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia fornito motivazione sufficiente in ordine alla scelta della misura detentiva

  • art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Presupposto delle esigenze cautelari legate alla prevenzione del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto sussistenti esigenze attuali e concrete, fondate su modus operandi e precedenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola sulle conseguenze del rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1 ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

    Disposizione riguardante gli adempimenti connessi alla condizione detentiva del ricorrente da eseguire dal direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto i necessari adempimenti amministrativi

Massime di principio

  • La valutazione della prova indiziaria in sede cautelare è rimessa al giudice del merito: la Cassazione interviene solo se manca motivazione o esistono vizi logico-giuridici nella valutazione, non per rivedere apprezzamenti probatori discrezionali.
  • Per ricondurre un fatto al regime di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) è necessario che dagli elementi relativi a quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze emerga una offensività minima; se almeno uno di questi indici è incompatibile con la minima offensività, il beneficio non si applica.
  • La mera ambiguità di singoli elementi identificativi non esclude che una pluralità di indizi convergenti possa giustificare l'identificazione del presunto responsabile.
  • La misura cautelare detentiva necessita di motivazione specifica circa la sussistenza di esigenze attuali e concrete di prevenzione della reiterazione; elementi come modus operandi, continuità dell'attività e precedenti omogenei sono rilevanti per giustificare il carcere.
  • La misura alternativa al carcere (es. domiciliari) può essere ritenuta inadeguata quando, per la personalità o la storia criminale dell'indagato, non sia idonea a impedire la prosecuzione dell'attività illecita.
  • In fase di impugnazione ante legittimità, è rischioso fondare il ricorso esclusivamente sul diverso apprezzamento degli indizi senza indicare vizi di motivazione o errori di diritto; va invece dimostrato che l'iter argomentativo del giudice è illogico, contraddittorio o carente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.