Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 512/2026 - Torino, Sezione 3

Per il risarcimento del danno per mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Giustizia amministrativa202101245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta omissiva delle amministrazioni consistente nella mancata attivazione della previdenza complementare per il comparto difesa e sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità delle amministrazioni per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione necessarie all'istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale militare e, conseguentemente, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla mancata disponibilità di un'integrazione previdenziale. Hanno dedotto che tale omissione avrebbe violato l'art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 e l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, anche in relazione alla diversa situazione dei lavoratori pubblici contrattualizzati, per i quali erano stati istituiti fondi pensione. Il ricorso è stato proposto collettivamente da singoli militari. Soltanto una parte dei ricorrenti ha depositato la dichiarazione di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti dei ricorrenti che non hanno depositato la dichiarazione di interesse alla decisione, per sopravvenuta carenza di interesse. Nei confronti degli altri ricorrenti ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, rilevando che la contestazione dell'omessa attivazione delle procedure di previdenza complementare spetta, al più, alle organizzazioni sindacali e agli organi rappresentativi legittimati a partecipare alle procedure di negoziazione e concertazione, non ai singoli dipendenti, titolari soltanto di un interesse indiretto e di mero fatto. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo la domanda infondata: la disciplina rimette l'istituzione della previdenza complementare alla contrattazione collettiva e, per il personale militare, alle specifiche procedure di concertazione; le amministrazioni non hanno un autonomo potere-dovere di disciplinare unilateralmente la materia e non è previsto un termine per la sua attuazione. Di conseguenza, non sussiste un obbligo autonomo di provvedere, né un ritardo antigiuridico imputabile alle amministrazioni, e manca il presupposto della responsabilità risarcitoria. È stata esclusa anche la disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici contrattualizzati, in ragione della diversa disciplina delle fonti e dell'impossibilità per l'amministrazione di sostituirsi alle parti sindacali nella definizione degli accordi. La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali richiamata dai ricorrenti è stata ritenuta priva di effetto diretto nel giudizio, potendo condurre, al più, a una raccomandazione non vincolante allo Stato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 20, l. 448/1998

    ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione [...] potranno definire [...] l'istituzione di forme pensionistiche complementari

    La norma rimette alle procedure di negoziazione e concertazione la possibile definizione dell'istituzione delle forme pensionistiche complementari e non attribuisce alle singole amministrazioni un autonomo obbligo di provvedere unilateralmente.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 252/2005

    per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni

    Per il personale non contrattualizzato, l'istituzione delle forme pensionistiche complementari è collegata alle norme del rispettivo ordinamento o ad accordi, non a un obbligo unilaterale e immediatamente azionabile delle amministrazioni.

  • art. 59, comma 56, l. 449/1997

    al fine di favorire il processo di attuazione [...] viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto

    La disposizione favorisce il processo di attuazione della previdenza complementare e demanda la definizione delle modalità a una specifica trattativa con le organizzazioni sindacali.

  • art. 67 d.P.R. 254/1999

    le procedure di negoziazione e di concertazione [...] provvedono a definire: a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare [...]

    La costituzione dei fondi, la contribuzione e le modalità di trasformazione della buonuscita devono essere definite nell'ambito delle procedure di negoziazione e concertazione.

  • d.lgs. 195/1995

    Disciplina le procedure di negoziazione e concertazione rilevanti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia; tali procedure costituiscono il necessario ambito per l'attuazione della previdenza complementare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti circa il possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • I singoli dipendenti pubblici non sono legittimati a chiedere l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di attivare procedure per l'istituzione della previdenza complementare quando la disciplina rimette tale attivazione alla contrattazione collettiva o alle procedure di concertazione; la relativa legittimazione spetta, al più, ai soggetti rappresentativi titolari dell'interesse direttamente considerato dalla norma attributiva del potere.
  • Per il personale militare e delle Forze di polizia, l'istituzione della previdenza complementare richiede la definizione della materia nell'ambito delle specifiche procedure di negoziazione e concertazione e non può essere unilateralmente disposta dalla singola amministrazione.
  • In assenza di un termine normativamente previsto e di un autonomo obbligo amministrativo di provvedere, la mancata istituzione della previdenza complementare non integra un silenzio-inadempimento né un ritardo antigiuridico imputabile alle amministrazioni.
  • La domanda risarcitoria proposta dai singoli dipendenti per la mancata attivazione della previdenza complementare è infondata quando manca un obbligo giuridico autonomo dell'amministrazione e, quindi, una condotta antigiuridica, un ritardo risarcibile e una posizione soggettiva immediatamente tutelabile.
  • Una decisione del Comitato europeo dei diritti sociali nell'ambito di un reclamo collettivo, ove suscettibile di condurre soltanto a una raccomandazione non vincolante, non produce di per sé effetti diretti nel giudizio risarcitorio promosso da singoli dipendenti e non supera i difetti di legittimazione o di fondatezza della domanda.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoLegittimazione e interesse a ricorrereDanno da provvedimento illegittimoSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.