Sentenza del 20/06/2016 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Società dicapitali ed equiparati - determinazione del reddito - detrazioni - spesesostenute per la ristrutturazione di immobile utilizzato per attivitàimprenditoriale - deducibilità - proprietà dell'immobile - necessità -esclusione - conduzione in locazione dell'immobile - sufficienza - condizioni -ragioni. In tema diimposte sui redditi, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(numerazione antecedente al 1° gennaio 2004), è legittima la deducibilità dellespese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per losvolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possaessere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto non sia diproprietà dell'impresa, ma da essa condotto in locazione e, dunque, rilevandoche i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazionedel miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento dellaredditività e risultino dalla documentazione contabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità delle spese è stata riconosciuta. La proprietà dell'immobile non costituisce una condizione necessaria: è sufficiente che l'impresa lo utilizzi legittimamente, anche in forza di un contratto di locazione, e che le spese siano effettivamente sostenute, inerenti all'attività e adeguatamente documentate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese sostenute dalla società per la ristrutturazione di un immobile utilizzato nello svolgimento dell'attività imprenditoriale. Il punto controverso è se la deduzione sia impedita dal fatto che l'immobile non appartenga alla società, ma sia detenuto in locazione. La sentenza ritiene invece rilevanti la strumentalità dell'immobile rispetto all'attività, la finalità delle opere di migliorare l'esercizio dell'impresa e aumentarne la redditività, nonché la corretta documentazione contabile dei costi.
Norme richiamate
Art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella numerazione anteriore al 1° gennaio 2004
La norma consente la deduzione dei costi inerenti alla produzione del reddito. Le spese di ristrutturazione di un immobile strumentale possono essere dedotte anche se l'immobile è condotto in locazione, purché siano sostenute nell'interesse dell'attività imprenditoriale e risultino dalla contabilità.
Massime di principio
- Per dedurre costi relativi a un immobile non è necessariamente richiesta la proprietà: può essere sufficiente la disponibilità derivante da un valido contratto di locazione, se l'immobile è effettivamente strumentale all'attività.
- Le spese di ristrutturazione sono deducibili quando presentano un nesso concreto con l'attività d'impresa, ad esempio perché consentono il miglior svolgimento dell'attività o contribuiscono alla redditività.
- La deduzione richiede che i costi siano effettivamente sostenuti, correttamente contabilizzati e supportati da fatture, contratti, autorizzazioni e altra documentazione idonea.
- La valutazione deve distinguere tra costi inerenti all'attività e spese prive di collegamento economico con essa; la sola circostanza che le opere riguardino un bene di terzi non è sufficiente a escludere la deducibilità.
- Restano applicabili le regole fiscali sulla qualificazione temporale delle spese, incluse quelle relative a migliorie e trasformazioni che, secondo la normativa vigente, possano richiedere la deduzione tramite ammortamento o per quote nel periodo di durata del contratto.
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