Cassazione Civile, Ordinanza n. 10947/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010 emesso dal concessionario del servizio tributi del Comune, poi ridotto in autotutela mediante un nuovo atto notificato via PEC nel 2017 dopo l'impugnazione del primo avviso. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine quinquennale di decadenza. In appello, la concessionaria sosteneva la legittimità dell'atto riduttivo e della propria legittimazione processuale. La società contribuente ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 10 d.lgs. n. 504/1992 e 100 e 105 c.p.c., assumendo che la CTR abbia errato nel respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché proposto da soggetto privo di legittimazione ad agire e impugnare.
La decisione
La Corte osserva che il provvedimento notificato nel 2017 non costituisce un nuovo avviso di accertamento, ma un atto di autotutela a contenuto meramente riduttivo dell'originaria pretesa tributaria, adottato dopo le contestazioni della contribuente e senza innovazione lesiva autonoma rispetto all'atto originario. In applicazione del principio per cui l'atto riduttivo non è autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, il ricorso introduttivo avverso tale atto è dichiarato inammissibile. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., ultimo comma, perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione della concessionaria nel contenzioso sul tributo locale.
art. 100 c.p.c.
Invocato quale norma sulla legittimazione e sull'interesse ad agire, per contestare la capacità processuale della concessionaria.
art. 105 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 100 c.p.c. per sostenere la carenza di legittimazione processuale della parte appellante.
art. 1, comma 161, l. n. 296/2006
Norma richiamata nei gradi di merito quale termine quinquennale di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte afferma che l'atto di autotutela riduttiva non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario, perché non introduce una nuova pretesa lesiva.
artt. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 e 13 d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamati dalla CTR per affermare la sanzionabilità sia del parziale pagamento sia dell'infedele dichiarazione, come violazioni distinte.
art. 382 c.p.c., ultimo comma
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la causa non poteva essere proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'ulteriore importo dovuto dalla ricorrente a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contenzioso tributario, un provvedimento di autotutela con contenuto meramente riduttivo rispetto a una pretesa già consolidata non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente impugnabile, poiché non introduce una lesione diversa e ulteriore rispetto a quella già derivante dall'originario avviso non tempestivamente impugnato.
- L'atto che si limita a ridurre la pretesa fiscale originaria va qualificato come revoca parziale dell'atto precedente e non come nuovo esercizio del potere impositivo; pertanto non determina cessazione della materia del contendere, ma lascia permane l'interesse delle parti sulla residua pretesa.
- Nel processo tributario, l'inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che la relativa verifica richieda accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità.
- Quando la Corte di cassazione accerta che la causa non poteva essere proposta, può cassare la decisione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., ultimo comma.
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