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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20214/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per ricettazione, possesso di documento falso e sostituzione di persona; censura della motivazione per vizio di illogicità e contraddittorietà. Si denunciava in particolare che il reato presupposto della ricettazione sarebbe stato l'art. 647 c.p., poi depenalizzato con effetto favorevole al reo, che non esisterebbe concorso nel reato presupposto di furto (mancano elementi che colleghino il possesso al furto), che la condotta sarebbe stata finalizzata solo a una truffa alberghiera non perseguita per mancanza di querela, e contestazione dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti ex artt. 62 e 62-bis c.p. e del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e ha confermato la motivazione dei giudici di merito. In particolare: è stato ritenuto corretto individuare come reato presupposto della ricettazione l'art. 647 c.p. valutando la rilevanza della norma al momento della condotta (art. 2 c.p.), quindi la successiva depenalizzazione non elide la rilevanza penale della ricettazione; il giudice ha motivatamente escluso che il possesso del documento fosse automaticamente indice di furto in mancanza di elementi che dimostrassero la riconducibilità immediata della detenzione al furto; la ricostruzione dei fatti relativo all'apposizione della fotografia di Di Fazio sul documento è ritenuta provata e la relativa censura generica è inammissibile, anche per non essere stata proposta in appello ai sensi dell'art. 609, comma 2 c.p.p.; non sono state concesse le attenuanti generiche né il beneficio della non menzione in considerazione della gravità complessiva della condotta e dei numerosi precedenti specifici dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul reato di ricettazione, utilizzata per qualificare il fatto; la corte ha ritenuto configurabile la ricettazione anche se il reato presupposto è stato successivamente depenalizzato, valutando la rilevanza al momento della condotta.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma richiamata come parte della contestazione relativa ai reati connessi ai documenti di identità falsi o alterati; i giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta (uso del documento con fotografia sostituita).

  • art. 494 cod. pen.

    Norma relativa alla falsità materiale di documenti; applicata nella ricostruzione dei fatti in relazione all'apposizione della fotografia dell'imputato sul documento dell'intestatario.

  • art. 647 cod. pen.

    Norma indicata come reato presupposto (appropriazione indebita di cosa smarrita o sottrazione di cose comuni) ai fini della ricettazione; la Corte ha ribadito che la successiva depenalizzazione non incide sulla valutazione della ricettazione se la condotta si è verificata quando la norma era vigente.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato per il principio che la rilevanza del fatto, rispetto alla normativa penale, va valutata con riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta; perciò le modifiche successive della norma che definisce il delitto presupposto non hanno rilevanza retroattiva favorevole nella qualificazione della ricettazione come elemento normativo esterno.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che i vizi di motivazione dedotti in cassazione si pongono in rapporto di alternatività e non possono essere cumulativamente invocati come unico argomento di invalidità della sentenza.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare inammissibile la censura relativa ai reati di possesso di documento falso e sostituzione di persona in quanto non proposta in appello; impedisce di sollevare in cassazione questioni che non sono state dedotte nell'appello.

  • artt. 62 e 62-bis cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti e sulla diminuzione della pena per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti in presenza di numerosi precedenti specifici e ha escluso l'applicabilità dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità ai documenti d'identità.

  • d.lgs. n. 7/2016

    Richiamato come il provvedimento che ha depenalizzato la fattispecie di appropriazione indebita di cosa smarrita; la Corte ha affermato che tale depenalizzazione non incide sulla configurabilità della ricettazione valutata al tempo della condotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e l'eventuale condanna alla cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi imputabili al ricorrente; applicata per liquidare le sanzioni pecuniarie a carico dell'appellante.

Massime di principio

  • La depenalizzazione successiva di una norma indicata come 'delitto presupposto' non cancella automaticamente la rilevanza penale della ricezione dell'oggetto: per la ricettazione si valuta la normativa applicabile al momento della condotta (art. 2 c.p.).
  • Il mero possesso di cose presumibilmente sottratte non prova automaticamente l'autore del furto: serve un nesso immediato e prove ulteriori che colleghino la detenzione al furto per escludere la configurabilità della ricettazione.
  • Le censure generiche in cassazione, soprattutto se non proposte in appello, sono inammissibili; molte questioni (per es. nuove qualificazioni giuridiche) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.
  • Precedenti penali specifici possono legittimamente ostare al riconoscimento di attenuanti generiche e al beneficio della non menzione; il giudice di merito può valorizzarli nella valutazione complessiva della personalità e della pericolosità del reo.
  • L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità è difficilmente applicabile ai documenti d'identità, dato che il valore rilevante non è lo stampato ma il valore funzionale e potenziale del documento medesimo.
  • Se il mancato esame di una censura in sede di appello non avrebbe potuto comportare un esito diverso, l'omessa pronuncia non comporta automaticamente l'annullamento in Cassazione (nessun pregiudizio concreto).
  • Un ricorso manifestamente infondato può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni economiche aggiuntive a favore della cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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