Cassazione Civile, Ordinanza n. 25624/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata in memoria, non notificata alla controparte, non determina l'estinzione del processo; tuttavia, essa rende sopravvenuta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, che deve permanere sino alla decisione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato le spese.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da una decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva definito il rapporto fiscale in modo sfavorevole, con statuizione economica che il contribuente riferisce di aver nel frattempo eseguito. In prossimità dell'udienza di legittimità, il difensore del ricorrente ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali, senza ulteriore versamento, avendo già corrisposto quanto fissato nella sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione era quindi privo di interesse attuale alla decisione, poiché il ricorrente aveva manifestato di aver aderito a un meccanismo definitorio della lite e di avere adempiuto quanto dovuto secondo la decisione impugnata.
Norme richiamate
null
"l'interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa"
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, per effetto di una sopravvenienza processuale o sostanziale, venga meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia, interesse che deve permanere fino alla decisione.
null
"La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria (non notificata al contraddittore costituito), pur inidonea a determinare l'estinzione del processo"
La semplice dichiarazione contenuta in memoria difensiva non notificata non estingue il processo, ma può incidere sull'interesse ad agire o a impugnare.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare deve persistere fino alla pronuncia; se sopravviene un fatto che elimina la utilità concreta della decisione, il ricorso diventa inammissibile per carenza di interesse.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa unilateralmente in memoria difensiva, se non notificata al contraddittore, non produce di per sé l'estinzione del processo, ma può rendere il ricorso privo di interesse attuale.
- La definizione agevolata della controversia e/o l'adempimento di quanto stabilito nella sentenza impugnata possono determinare la sopravvenuta inutilità del ricorso, con conseguente inammissibilità.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25627/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25607/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25608/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25610/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25611/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25612/2021 del 22/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →