Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1656/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione immediata dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti COVID-19

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato sospeso dal servizio dal 3 gennaio 2022, ai sensi della disciplina sull’obbligo vaccinale per il personale militare, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Ha inoltre impugnato, in via derivata o diretta, i decreti-legge e le relative leggi di conversione che avevano introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica del danno e, ove necessario, la disapplicazione della normativa interna o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, dignità, libertà e diritto al lavoro; la violazione dell’art. 32 Cost. e l’insufficienza dei dati scientifici sui vaccini; il contrasto con il regolamento UE 953/2021 e con gli artt. 3 e 8 CEDU; l’omesso bilanciamento tra diritti fondamentali; la violazione del Codice dell’ordinamento militare, in particolare dell’art. 206-bis, relativo ai protocolli vaccinali per specifiche condizioni operative o di servizio; l’illegittimità costituzionale della disciplina per carenza dei presupposti di necessità e urgenza della decretazione d’urgenza; l’omessa ricollocazione del militare; nonché la configurabilità di un danno esistenziale.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della sospensione, dell’obbligo vaccinale o delle ulteriori censure formulate. Ha rilevato che dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è pendente il procedimento C-522/24, originato dal rinvio disposto dal Consiglio di Stato, avente ad oggetto la compatibilità della disciplina nazionale sull’obbligo vaccinale dei militari con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 2000/78/CE e il divieto di discriminazione tra lavoratori. La questione europea è stata ritenuta pregiudiziale rispetto alla decisione del ricorso, anche perché il giudizio riguarda un militare soggetto all’obbligo vaccinale pur in assenza, secondo il quesito europeo riportato, di una specifica imposizione vaccinale adottata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 206-bis del Codice dell’ordinamento militare. In applicazione dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., nonché del principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 10/2023 sulla sospensione necessaria del processo in presenza di una pregiudiziale eurounitaria pendente in altro giudizio, il Tribunale ha sospeso il processo fino alla definizione della questione davanti alla Corte di giustizia. Ha posto a carico del ricorrente l’onere di riassumere la causa nei termini di legge dopo la definizione della questione pregiudiziale. La pronuncia è quindi interlocutoria e non contiene una decisione sulle domande di annullamento, risarcimento o cautelari.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, d.l. 172/2021

    immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa

    È la disposizione posta a fondamento del provvedimento di sospensione del militare per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    È indicato dal ricorrente quale base normativa della sospensione vaccinale applicata al personale militare.

  • art. 206-bis d.lgs. 66/2010

    le campagne vaccinali devono essere attuate sulla base di appositi protocolli vaccinali ... con riguardo ai militari da impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio

    La disposizione disciplina la profilassi vaccinale del personale militare in relazione a specifiche condizioni operative o di servizio; la sua possibile rilevanza rispetto all’obbligo vaccinale generale è parte della questione sottoposta alla Corte di giustizia.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Stabilisce che la sospensione del processo amministrativo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.

  • art. 295 c.p.c.

    il giudice deve disporre la sospensione del processo in ogni caso, in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa

    Impone la sospensione necessaria quando la decisione di un’altra controversia, o di una questione pregiudiziale, è necessaria per definire il giudizio pendente.

  • direttiva 2000/78/CE

    È richiamata quale parametro europeo per valutare la compatibilità dell’obbligo vaccinale imposto ai militari con il divieto di discriminazione tra lavoratori.

  • Regolamento UE 953/2021

    È invocato dal ricorrente quale parametro europeo, in particolare con riferimento al divieto di discriminazione.

  • art. 32 Cost.

    È invocato dal ricorrente in relazione alla libertà e ai limiti dei trattamenti sanitari obbligatori.

  • artt. 77 e 78 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente per contestare la sussistenza dei presupposti costituzionali della decretazione d’urgenza.

  • art. 15, comma 3, l. 400/1988

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti della decretazione d’urgenza.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 1/2018

    È invocato dal ricorrente con riferimento alla disciplina dello stato di emergenza e ai relativi poteri.

  • art. 30 c.p.a.

    È indicato quale fondamento della domanda risarcitoria, formulata anche in forma specifica, per i danni derivanti dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata.

  • art. 295 c.p.c., come applicato secondo Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/2023

    la sospensione impropria ... costituisce ... una sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria può essere disposta anche quando la questione pregiudiziale eurounitaria pende in un diverso giudizio, ove la sua soluzione sia decisiva per il processo sospeso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo deve essere disposta la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile tramite l’art. 79, comma 1, c.p.a., quando pende dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale la cui soluzione è rilevante e potenzialmente decisiva per la definizione del giudizio amministrativo.
  • La sospensione del giudizio amministrativo può essere disposta anche quando la pregiudiziale eurounitaria è sollevata in un diverso processo, configurando una sospensione impropria in senso lato; la portata interpretativa delle pronunce della Corte di giustizia rende necessaria la sospensione quando sussiste un effettivo rapporto di pregiudizialità.
  • La pendenza di una questione europea sulla compatibilità della disciplina nazionale dell’obbligo vaccinale dei militari con il divieto unionale di discriminazione costituisce, per un giudizio avente ad oggetto la sospensione dal servizio fondata su tale obbligo, una questione pregiudiziale idonea a giustificare la sospensione del processo.
  • Quando il processo amministrativo è sospeso in attesa della definizione di una questione pregiudiziale europea, l’onere di riassumere il giudizio dopo la pronuncia della Corte di giustizia grava sulla parte interessata, nei termini previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEmergenza sanitariaRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.