Cassazione Penale, Ordinanza n. 27584/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari resa quale giudice del rinvio su istanza ex art. 611 c.p.p. avanzata dal medesimo condannato. Il ricorso è stato tuttavia proposto oltre il termine di quindici giorni previsto per l'impugnazione: il provvedimento era stato notificato al detenuto a mani proprie il 19 dicembre 2024 e al difensore via PEC il 17 dicembre 2024, mentre il ricorso è stato trasmesso il 4 gennaio 2025. La Corte ha quindi verificato la tardività dell'impugnazione e, conseguentemente, la sua inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha rilevato che il termine di quindici giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in camera di consiglio, era spirato il 3 gennaio 2025; il ricorso depositato il 4 gennaio 2025 è quindi tardivo ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
norma richiamata come base dell'istanza decisa dalla Corte d'appello quale giudice del rinvio
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione
art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.
indica che il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in camera di consiglio
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta fuori termine
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità
art. 616 c.p.p.
disciplina la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa
Sez. 1, n. 15547 del 10/12/2018 - dep. 2019, Scaffa, Rv. 275668-01
richiamata sul criterio di decorrenza del termine di impugnazione dalla notificazione/comunicazione del provvedimento
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01
richiamata sul profilo di colpa derivante dall'evidente inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel procedimento in camera di consiglio, il termine per impugnare decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento e ha durata di quindici giorni quando la legge lo prevede espressamente.
- Ai fini della tempestività del ricorso, rileva la più recente notificazione effettuata al soggetto legittimato a impugnare; se il ricorso è proposto oltre il termine, esso è inammissibile per tardività.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso consente la declaratoria de plano da parte della Corte di cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è evidente e colposa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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