Ordinanza n. 521/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza P-FI/L/N/2025/-OMISSIS-, volta alla conversione del permesso di soggiorno di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo; di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, preparatorio o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo non adeguatamente comprovata la sussistenza di un reddito almeno pari all'importo previsto dall'art. 26 TUI. La decisione cautelare si fonda sulle circostanze non contestate relative alla mancanza di prova della trasmissione e del pagamento delle fatture e all'insufficienza reddituale dei relativi destinatari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare, il giudice ha rilevato come incontestate l'assenza di riscontri sull'avvenuta trasmissione e sul corretto pagamento delle fatture prodotte, nonché l'assenza, in capo ai destinatari delle fatture, di un reddito adeguato al loro saldo. Tali circostanze sono state ritenute idonee a porre in dubbio l'effettiva sussistenza del reddito dichiarato, almeno nella misura richiesta dall'art. 26 TUI.
Norme richiamate
art. 26 d.lgs. 286/1998 (TUI)
L'importo reddituale previsto dalla disposizione costituisce il parametro rispetto al quale valutare, in sede cautelare, la plausibile sussistenza del reddito necessario alla conversione del titolo di soggiorno.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può essere favorevolmente valutata quando la documentazione reddituale prodotta non offre riscontri sull'effettiva trasmissione e sul corretto pagamento delle fatture e sussistono dubbi sulla capacità reddituale dei relativi destinatari di corrisponderne l'importo.
- La mancanza di prova dell'effettivo pagamento delle fatture e l'insufficienza reddituale dei loro destinatari possono essere valutate complessivamente come elementi idonei a escludere il fumus boni iuris della pretesa alla conversione del permesso di soggiorno, in relazione al requisito reddituale previsto dall'art. 26 TUI.
Come è indicizzato
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