Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la conferma della condanna per tentato furto (due confezioni di piastre per capelli) lamentando la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità). La difesa sosteneva che, per le modalità e le circostanze del fatto, fosse applicabile la circostanza attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'attenuante: il valore delle cose sottratte (circa euro 67,00) non è "pressoché irrilevante" e quindi non integra il requisito del danno di speciale tenuità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, per i delitti contro il patrimonio, l'entità del danno va valutata prevalentemente con criterio oggettivo (valore della cosa al momento del fatto) e che le condizioni economiche del soggetto offeso assumono rilievo solo se il criterio oggettivo non fosse decisivo. Pertanto la censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Si tratta dell'attenuante del danno di speciale tenuità (o, per i delitti determinati da motivi di lucro, del lucro di speciale tenuità). Per i delitti contro il patrimonio l'applicabilità richiede che il valore del danno sia pressoché irrilevante; non è sufficiente che sia solo lieve.
legge n. 19/1990
Ha esteso l'attenuante anche all'ipotesi del lucro di speciale tenuità per i delitti determinati da motivi di lucro; tuttavia, per i delitti contro il patrimonio opera il principio di specialità che mantiene applicabile la disciplina originaria specifica per tali delitti.
art. 15 cod. pen. (principio di specialità)
Consente di stabilire che, quando esistono norme speciali per una fattispecie, quelle speciali prevalgono sulle norme generali; nel caso in esame ciò giustifica l'applicazione della disciplina specifica dei delitti contro il patrimonio ai fini della valutazione della speciale tenuità.
Massime di principio
- Per l'attenuante del danno di speciale tenuità in reati contro il patrimonio il criterio prevalente è oggettivo: si guarda al valore economico dell'oggetto sottratto al momento del fatto; questo deve essere praticamente irrilevante per far scattare l'attenuante.
- Un valore economico modesto (es. alcune decine di euro) può non essere sufficiente: la giurisprudenza richiede una entità del danno "pressoché irrilevante", non solo "non grave".
- Le condizioni economiche della persona offesa sono rilevanti solo se il criterio oggettivo non è decisivo o quando anche un danno di basso valore rappresenti, per le condizioni particolari della vittima, un pregiudizio non trascurabile.
- Per i delitti contro il patrimonio la disciplina specifica prevale sulla più ampia norma introdotta dalla legge 19/1990: non sempre è possibile invocare il criterio del "lucro di speciale tenuità" previsto per delitti determinati da motivi di lucro.
- In situazioni analoghe è utile documentare con precisione il valore dell'oggetto, le modalità del fatto e le condizioni della vittima: se si vuole ottenere l'attenuante conviene dimostrare sia l'esiguità oggettiva del danno sia, se necessario, il concreto impatto sulla vittima.
- In sede di impugnazione la contestazione della motivazione richiede di mostrare che la valutazione oggettiva del danno fosse manifestamente illogica o carente: semplici argomentazioni generiche non bastano a ribaltare la decisione.
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