Ordinanza n. 1693/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo alla pratica: P-NA/L/Q/2025/110663, adottato in data 02/02/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo a una pratica di emersione o ingresso per lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 2 febbraio 2026 con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato. Ha sostenuto, in particolare, che la documentazione prodotta in seguito al preavviso di revoca sarebbe divenuta scaduta a causa del prolungarsi del procedimento amministrativo. Il Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli si è costituito; la società datrice di lavoro non si è costituita. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti giurisdizione e competenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare. Ha ritenuto generiche le allegazioni del ricorrente e ha considerato non fondata l'unica censura dotata di concretezza. L'istanza di nulla osta era stata presentata il 5 febbraio 2025 ed era stata accolta il 6 aprile 2025, mentre il preavviso di revoca risaliva al 30 maggio 2025; pertanto, la scadenza della documentazione prodotta dopo il preavviso non poteva essere imputata al tempo trascorso tra il preavviso e l'adozione della revoca. Inoltre, il ricorrente non aveva contestato l'affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui la documentazione integrativa era scaduta, sicché non emergeva, in sede cautelare, l'inidoneità dell'integrazione per effetto del ritardo procedimentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto non sufficientemente dimostrate le allegazioni poste a fondamento dell'istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti.
Massime di principio
- In sede cautelare, allegazioni generiche non sono sufficienti a dimostrare i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo.
- Quando il provvedimento di revoca afferma che la documentazione integrativa era già scaduta e tale circostanza non viene specificamente contestata, non può presumersi che l'inidoneità della documentazione dipenda dal tempo trascorso tra il preavviso di revoca e l'adozione del provvedimento finale.
- La valutazione del nesso causale tra durata del procedimento e scadenza della documentazione deve considerare la cronologia degli atti: se la documentazione risultava scaduta già in una fase precedente all'adozione del provvedimento finale, il ritardo successivo dell'amministrazione non giustifica, di per sé, l'invalidità della revoca.
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