Ordinanza n. 281/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità previa adozione di idonea misura cautelare del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza relativa al procedimento per il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione sul procedimento unitario finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio. Ha dedotto di avere effettuato la preiscrizione e trasmesso la richiesta tramite il portale ministeriale Universitaly, nonché di avere formalizzato la domanda presso l’Ambasciata. Ha chiesto, previa adozione di una misura cautelare, la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nella fase cautelare ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more dell’esame della domanda cautelare, il Ministero ha comunicato che l’Ambasciata d’Italia a Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto d’ingresso per motivi di studio. Il giudice ha ritenuto che tale convocazione costituisse un riscontro positivo alla richiesta di appuntamento e facesse venir meno l’interesse alla misura cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce espressamente la domanda principale relativa all’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto, la relativa istanza è stata respinta perché l’interesse cautelare è venuto meno a seguito della convocazione del ricorrente da parte della sede diplomatica.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della decisione, l’amministrazione adotta un atto o tiene un comportamento idoneo a soddisfare l’esigenza cautelare dedotta, quale la convocazione dell’interessato per la formalizzazione dell’istanza amministrativa.
- La convocazione dell’interessato da parte della competente rappresentanza diplomatica, finalizzata alla formalizzazione della domanda di visto, costituisce un riscontro positivo alla richiesta di appuntamento e può far venir meno l’interesse alla misura cautelare diretta a ottenere l’avvio o la prosecuzione del procedimento.
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