Sentenza n. 3934/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 928/2025, depositata e resa pubblica il 4 novembre 2025, Sez. Civile e Lavoro, R.G. n. 651/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 6 novembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 2 aprile 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 928/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla carta docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile il relativo beneficio, oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero e, secondo il ricorso e gli atti esaminati dal TAR, era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo; la sentenza lo applica per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un'amministrazione statale l'attribuzione di un beneficio e il pagamento di somme, quando l'amministrazione sia rimasta inerte.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l'esecuzione del titolo esecutivo può essere richiesta dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere autorizzato a utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando l'amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti.
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