Cassazione Penale, Ordinanza n. 01573/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. è stata applicata all'imputato la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, con confisca del denaro sottoposto a sequestro. Nel ricorso per cassazione si è dedotta l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., sostenendo in sostanza che mancasse motivazione sul nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato contestato. La Corte ha però rilevato che il giudice di merito non aveva disposto la confisca ex art. 240, comma 1, cod. pen., bensì una confisca fondata sugli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis cod. pen., motivando sulla disponibilità della somma in capo all'imputato e sulla sua sproporzione rispetto alle condizioni reddituali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse manifestamente infondata e comunque avulsa dal contenuto del provvedimento impugnato, perché rivolta contro una confisca diversa da quella effettivamente applicata dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
richiamato quale base procedurale della sentenza di applicazione della pena concordata
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato per cui è stata applicata la pena concordata
art. 240 c.p.
ai sensi dell'art. 240 cod.pen
richiamato dal ricorrente come parametro della censura, ma la Corte precisa che la confisca non è stata disposta ai sensi di questa disposizione
art. 240, comma 1, c.p.
presupposto della diversa confisca di cui all'art. 240, comma 1, cod.pen.
indicato dalla Corte come disciplina diversa e non applicata nel caso concreto, che richiederebbe il nesso di pertinenzialità con il reato
artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
insieme all'art. 240-bis c.p. è indicato come base normativa della confisca del denaro
art. 240-bis c.p.
base normativa della confisca disposta, fondata sulla disponibilità del bene in capo all'imputato e sulla sproporzione rispetto alle condizioni reddituali
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
destinataria della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la confisca è disposta sulla base della disciplina della confisca allargata o di speciali disposizioni analoghe, la censura che invochi i presupposti della confisca ordinaria per pertinenzialità al reato è manifestamente infondata se non corrisponde alla misura effettivamente applicata.
- In sede di ricorso per cassazione è necessario confrontarsi con la concreta motivazione e con la specifica base normativa del provvedimento impugnato; doglianze costruite su un diverso tipo di confisca sono inammissibili perché avulse dal decisum.
- La motivazione della confisca può ritenersi adeguata quando il giudice dia conto della disponibilità del denaro in capo all'imputato e della sua sproporzione rispetto alle condizioni reddituali, secondo il paradigma normativo applicato.
- La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non siano esclusi profili di colpa nella sua proposizione.
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