Ordinanza n. 188/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione del Comune di Fasano n. 340 del 23 luglio 2025, comunicata in pari data; - ove occorra, delle note prot. n. 11900-P del 26 giugno 2025 e prot. n. 50592 del 29 agosto 2025 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce; - ove occorra, delle note prot. n. 2527-49/10-1 del 18 giugno 2025, prot. n. 2732-49/10-8 del 04 luglio 2025, prot. n. 3446 -49/10-28 del 25 agosto 2025 del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di Bari, ancorché non conosciute; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione del Comune di Fasano relativa a opere assentite dal Provvedimento Autorizzativo Unico n. 11/2024 e dall’Autorizzazione Paesaggistica n. 25/2023
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione del Comune di Fasano, nonché, ove occorra, alcune note della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, deducendo vizi dell’azione amministrativa, non specificati nel testo dell’ordinanza interlocutoria. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione per accertare sia la conformità delle opere eseguite ai titoli rilasciati dal Comune, ossia al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 11/2024 e all’Autorizzazione Paesaggistica n. 25/2023, sia l’eventuale presenza sull’area di beni o stratigrafie di interesse archeologico. Il verificatore ha chiesto una proroga dei termini, rappresentando che le attività erano state interrotte a causa del sequestro dei luoghi e potevano riprendere soltanto dopo l’autorizzazione all’accesso rilasciata dalla Procura della Repubblica di Brindisi il 15 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di proroga presentata dal verificatore, ritenendo giustificata l’interruzione delle operazioni di verificazione determinata dal sequestro dei luoghi e la successiva ripresa dopo l’autorizzazione della Procura della Repubblica. Ha quindi fissato al 15 aprile 2026 il termine per il completamento della verificazione. Il giudizio non è stato definito nel merito e non sono stati esaminati i motivi di ricorso né la legittimità dell’ordinanza di demolizione. È stata confermata l’udienza pubblica dell’8 giugno 2026 per la trattazione del merito. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti e all’organo di verificazione.
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