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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03861/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione: Nzueya Gael impugna la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) contestando la responsabilità penale, la motivazione, l'entità della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'indeterminatezza della durata della sospensione della patente. Le parti civili (Giallatini Massimo e Lo Mastro Francesca) contestano il riconoscimento, da parte della Corte d'appello, della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. (concorso di colpa della vittima), denunciando carenza e contraddittorietà della motivazione e l'assenza di adeguato accertamento del nesso causale tra l'eccesso di velocità della vittima e l'evento mortale.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Nzueya Gael e lo condanna alle spese processuali; conferma la responsabilità penale e la congruità della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche; chiarisce che la sospensione della patente è da intendersi in anni tre. Accoglie invece, limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., i ricorsi delle parti civili e annulla la sentenza impugnata agli effetti civili su quel punto, disponendo il rinvio al giudice civile competente per nuovo giudizio sulla questione e rimettendo a quest'ultimo la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    art. 589-bis, comma 2 e comma 7

    La Corte valuta la responsabilità per omicidio stradale e la rilevanza dell'attenuante speciale del comma 7 (evento non esclusiva conseguenza dell'azione o omissione dell'agente). Rilevata l'insufficiente motivazione della Corte d'appello sul riconoscimento dell'attenuante, la Cassazione annulla agli effetti civili quella statuizione.

  • art. 148 e art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    art. 148, commi 2 e 4; art. 187, comma 1

    Le norme sulla circolazione sono richiamate come profili di inosservanza (sorpasso, guida in stato di alterazione per stupefacenti). La Corte d'appello ha ritenuto violazioni contributive alla colpa dell'imputato e fatti utili per la valutazione del grado di colpa.

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    La Corte d'appello ha applicato i criteri di cui all'art. 133 per motivare la congruità della pena; la Cassazione ritiene la motivazione sul punto logica e non correggibile in sede di legittimità.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    La Corte conferma che la motivazione negativa (esclusione delle attenuanti generiche) non richiede la stessa analiticità necessaria per la loro concessione; spetta al giudice, se concede le attenuanti, motivare positivamente i presupposti.

  • artt. 40 e ss. cod. pen. (nesso di causalità)

    Richiamati dalle parti civili in relazione all'onere di provare il nesso causale tra eccesso di velocità della vittima e l'evento; la Cassazione richiede che l'eventuale concorso colposo della vittima sia motivato con adeguato confronto probatorio.

  • art. 576 cod. proc. pen. (interesse della parte civile ad impugnare)

    La Corte riepiloga la giurisprudenza secondo cui la parte civile ha interesse ad impugnare decisioni che incidono sulla ricostruzione fattuale e sulle circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno; pertanto le parti civili avevano legittimazione a impugnare il riconoscimento dell'attenuante.

Massime di principio

  • La Suprema Corte non rivede nel merito la valutazione probatoria dei giudici di merito se la motivazione è logica e congrua: il ricorso per cassazione non è strumento per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Quando la Corte d'appello discosta la decisione del primo grado sul riconoscimento di una circostanza (es. attenuante del comma 7 art. 589-bis), è necessario un confronto motivazionale rigoroso e specifico con le argomentazioni del primo giudice; l'assenza di tale confronto può determinare annullamento limitato della statuizione.
  • Il riconoscimento del concorso di colpa della vittima ai fini di attenuanti speciali richiede l'accertamento del nesso causale (in termini di ragionevole certezza) e non può fondarsi su mere ipotesi o su una correlazione automatica tra violazioni del codice della strada e l'evento.
  • La negazione delle attenuanti generiche non richiede una motivazione analitica quanto la loro concessione; invece, per concederle il giudice deve indicare in positivo gli elementi che giustificano la mitigazione della pena.
  • In caso di contrasto tra parte motiva e dispositivo della sentenza prevale il dispositivo: discrepanze formali sulla determinazione della sanzione accessoria si risolvono dando efficacia al dispositivo.
  • La parte civile ha interesse a ricorrere in Cassazione quando una decisione penale sulla responsabilità o sulle circostanze rilevanti possa vincolare il futuro giudice civile nella quantificazione del danno.

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