Cassazione Penale, Sentenza n. 03861/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione: Nzueya Gael impugna la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) contestando la responsabilità penale, la motivazione, l'entità della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'indeterminatezza della durata della sospensione della patente. Le parti civili (Giallatini Massimo e Lo Mastro Francesca) contestano il riconoscimento, da parte della Corte d'appello, della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. (concorso di colpa della vittima), denunciando carenza e contraddittorietà della motivazione e l'assenza di adeguato accertamento del nesso causale tra l'eccesso di velocità della vittima e l'evento mortale.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Nzueya Gael e lo condanna alle spese processuali; conferma la responsabilità penale e la congruità della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche; chiarisce che la sospensione della patente è da intendersi in anni tre. Accoglie invece, limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., i ricorsi delle parti civili e annulla la sentenza impugnata agli effetti civili su quel punto, disponendo il rinvio al giudice civile competente per nuovo giudizio sulla questione e rimettendo a quest'ultimo la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
art. 589-bis, comma 2 e comma 7
La Corte valuta la responsabilità per omicidio stradale e la rilevanza dell'attenuante speciale del comma 7 (evento non esclusiva conseguenza dell'azione o omissione dell'agente). Rilevata l'insufficiente motivazione della Corte d'appello sul riconoscimento dell'attenuante, la Cassazione annulla agli effetti civili quella statuizione.
art. 148 e art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
art. 148, commi 2 e 4; art. 187, comma 1
Le norme sulla circolazione sono richiamate come profili di inosservanza (sorpasso, guida in stato di alterazione per stupefacenti). La Corte d'appello ha ritenuto violazioni contributive alla colpa dell'imputato e fatti utili per la valutazione del grado di colpa.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte d'appello ha applicato i criteri di cui all'art. 133 per motivare la congruità della pena; la Cassazione ritiene la motivazione sul punto logica e non correggibile in sede di legittimità.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte conferma che la motivazione negativa (esclusione delle attenuanti generiche) non richiede la stessa analiticità necessaria per la loro concessione; spetta al giudice, se concede le attenuanti, motivare positivamente i presupposti.
artt. 40 e ss. cod. pen. (nesso di causalità)
Richiamati dalle parti civili in relazione all'onere di provare il nesso causale tra eccesso di velocità della vittima e l'evento; la Cassazione richiede che l'eventuale concorso colposo della vittima sia motivato con adeguato confronto probatorio.
art. 576 cod. proc. pen. (interesse della parte civile ad impugnare)
La Corte riepiloga la giurisprudenza secondo cui la parte civile ha interesse ad impugnare decisioni che incidono sulla ricostruzione fattuale e sulle circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno; pertanto le parti civili avevano legittimazione a impugnare il riconoscimento dell'attenuante.
Massime di principio
- La Suprema Corte non rivede nel merito la valutazione probatoria dei giudici di merito se la motivazione è logica e congrua: il ricorso per cassazione non è strumento per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando la Corte d'appello discosta la decisione del primo grado sul riconoscimento di una circostanza (es. attenuante del comma 7 art. 589-bis), è necessario un confronto motivazionale rigoroso e specifico con le argomentazioni del primo giudice; l'assenza di tale confronto può determinare annullamento limitato della statuizione.
- Il riconoscimento del concorso di colpa della vittima ai fini di attenuanti speciali richiede l'accertamento del nesso causale (in termini di ragionevole certezza) e non può fondarsi su mere ipotesi o su una correlazione automatica tra violazioni del codice della strada e l'evento.
- La negazione delle attenuanti generiche non richiede una motivazione analitica quanto la loro concessione; invece, per concederle il giudice deve indicare in positivo gli elementi che giustificano la mitigazione della pena.
- In caso di contrasto tra parte motiva e dispositivo della sentenza prevale il dispositivo: discrepanze formali sulla determinazione della sanzione accessoria si risolvono dando efficacia al dispositivo.
- La parte civile ha interesse a ricorrere in Cassazione quando una decisione penale sulla responsabilità o sulle circostanze rilevanti possa vincolare il futuro giudice civile nella quantificazione del danno.
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