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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30560/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Trieste del 10/03/2022 che aveva dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la pena pecuniaria di €4.710,00 inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 19/06/2007 (partita di credito n. 76/2008). Il Procuratore generale deduce la violazione e/o errata applicazione dell'art. 172 c.p., sostenendo che non poteva decorrere il termine di prescrizione della pena in quanto era stata già avviata la procedura esecutiva per la riscossione (iscrizione a ruolo il 26/03/2008 e notifica della cartella esattoriale il 23/03/2010). Si censura inoltre l'uso analogico delle cause di sospensione o interruzione previste per la prescrizione del reato (artt. 159 e 160 c.p.), ritenute non estensibili alla prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha qualificato il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione (Corte di appello di Trieste) per il necessario esame in sede di opposizione. Non è stata pronunciata decisione sul merito della contestazione (non è stato annullato né confermato il provvedimento impugnato) e non è stato accolto il motivo di annullamento senza rinvio richiesto dal Procuratore generale. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione della pena: la Corte ha dato rilievo al principio che l'art. 172 non prevede cause di sospensione o interruzione del termine di prescrizione della pena, questione centrale nel motivo di ricorso, ma non ha deciso sul punto.

  • artt. 157 e ss. cod. pen.

    Riferimento alle norme che regolano la prescrizione del reato prima della pronuncia di condanna; richiamate in parte per distinguere la disciplina della prescrizione del reato da quella della pena.

  • art. 159 cod. pen.

    Norma sulle cause di sospensione/interruzione della prescrizione del reato: la parte ricorrente aveva escluso la loro applicazione analogica alla prescrizione della pena; la Corte ha richiamato la differenza normativa ma non ha deciso sul punto sostanziale.

  • art. 160 cod. pen.

    Ulteriore norma sulle cause di sospensione/interruzione della prescrizione del reato, citata per argomentare contro applicazioni analogiche alla prescrizione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge): richiamata come fondamento formale del motivo dedotto dal Procuratore generale.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina l'opposizione alle pronunce del giudice dell'esecuzione: la Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione dovesse essere riqualificato in opposizione e gli atti trasmessi al giudice dell'esecuzione per il riesame, conformemente a questa norma.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata limitatamente alla motivazione in ordine ai limiti di enunciazione del motivo e alla necessità di attenersi alle regole processuali sulla esposizione delle doglianze in Cassazione.

Massime di principio

  • Avverso una declaratoria di estinzione della pena per prescrizione emessa dal giudice dell'esecuzione la via processuale corretta è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.; un ricorso per cassazione può essere riqualificato in opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione.
  • La Corte di cassazione, quando riceve un ricorso che impugna decisioni del giudice dell'esecuzione, tende a ripristinare la procedura tipica (opposizione) per consentire al giudice competente un riesame pieno delle questioni, incluse eventuali istruttorie.
  • In contestazioni sulla prescrizione della pena è essenziale documentare in modo preciso e tempestivo l'avvio dell'esecuzione (iscrizione a ruolo, notifiche di cartelle esattoriali, altri atti esecutivi) perché tali atti sono centrali nella valutazione se il decorso della prescrizione sia iniziato o sia stato impedito.
  • Non sempre la Corte di cassazione decide sul merito delle questioni sostanziali in prima battuta: può disporre il rinvio o la trasmissione per consentire il necessario esame da parte del giudice a quo quando la procedura prevede fasi istruttorie o di revisione che la cassazione non può svolgere.
  • Nel valutare se le cause di sospensione o interruzione della prescrizione del reato siano applicabili alla prescrizione della pena, occorre distinguere la disciplina dedicata a ciascuna fattispecie e non applicare meccanismi analogici senza fondamento normativo o giurisprudenziale consolidato.

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