Cassazione Penale, Sentenza n. 23260/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato sia l'ordinanza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato via PEC per "carenza di firma digitale", sia la sentenza di merito. Sul piano procedurale è stato dedotto che, essendovi stato un doppio deposito (PEC e successiva raccomandata AR), eventuali vizi del primo deposito non potevano privare di efficacia il secondo tempestivo. Sul piano di merito sono state dedotte carenze di motivazione (valutazione delle prove e del trattamento sanzionatorio, liquidazione del danno morale) e, soprattutto, è stato contestato che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistere una continuità normativa tra l'abrogato reato di millantato credito (art. 346 c.p.) e il nuovo reato di traffico di influenze illecite (art. 346‑bis c.p.), con conseguente riconoscimento della responsabilità per il capo C). È stata altresì censurata l'omessa motivazione sul punto dell'insussistenza del tentativo di millantato credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile il ricorso depositato via PEC, rilevando che il ricorso cartaceo spedito a mezzo raccomandata AR il 23/7/2021 era tempestivo e dunque idoneo a rendere ammissibile l'impugnazione. Quanto ai motivi di merito, la Corte ha dichiarato inammissibili i censure relative ai capi A) e B) (valutazione delle prove, trattamento sanzionatorio e liquidazione del danno) perché attengono alla valutazione di merito riservata ai giudici territoriali o risultano generiche. Ha però accolto il motivo relativo al capo C): la Corte ha ritenuto che non sussista continuità normativa tra l'abrogato art. 346 c.p. e l'art. 346‑bis c.p.; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, eliminando la pena (1 mese di reclusione e euro 75 di multa) e revocando le statuizioni civili connesse a quel reato (nei confronti della persona offesa Cicchella Claudio). Per effetto dell'eliminazione del capo C) è stata altresì rideterminata la pena per il resto della condanna in 2 anni e 1 mese di reclusione e euro 1.325,00 di multa.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Articolo richiamato tra le norme relative alla concorso di persone nel reato; la decisione lo menziona come parte dei capi di imputazione.
art. 640 cod. pen. (comma 1 e comma 2 n.2)
Richiamato in relazione ai raggiri e alle condotte di ottenere denaro mediante artifici; la Corte ha distinto tali condotte dal nuovo reato di traffico di influenze, indicando che alcuni artifici rientrano piuttosto nella fattispecie della truffa (art. 640).
art. 346 cod. pen. (millantato credito) - abrogato
La Corte ha richiamato l'abrogazione dell'art. 346 e ha affermato che la condotta tipica di millantato credito non è ricompresa nel nuovo art. 346‑bis, quindi non può sussistere continuità normativa tra le due fattispecie.
art. 346‑bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo rispetto all'abrogato art. 346: il nuovo reato non comprende la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve denaro col pretesto di "comprare" o remunerare un pubblico ufficiale, il che rimanda alla fattispecie della truffa.
artt. 582, 583 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di modalità di deposito degli atti di impugnazione (forme tradizionali e termini), la decisione conferma che il deposito cartaceo tramite raccomandata AR è ancora previsto e idoneo se tempestivo.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente agli altri articoli sul procedimento d'impugnazione; la Corte evidenzia i limiti della valutazione di merito in sede di legittimità.
art. 164 comma 4 cod. proc. pen.
Citando norme sulla forma degli atti, il ricorrente aveva dedotto vizio per mancanza di firma digitale; la Corte ha invece dato rilievo alla tempestività del secondo deposito cartaceo.
art. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Utilizzati per calcolare il termine di impugnazione decorrente dall'indicazione del termine per la motivazione della sentenza; hanno consentito alla Corte di ritenere tempestivo il deposito cartaceo del 23/7/2021.
art. 24 comma 6‑bis d.l. 28 ottobre 2020 n.137, conv. con legge 18 dicembre 2020 n.176
Norma emergenziale che ha introdotto modalità telematiche di deposito: la Corte ha precisato che la disciplina emergenziale non ha esclusivo valore a pena di inammissibilità rispetto alle forme tradizionali di deposito.
Massime di principio
- La presentazione di un ricorso per cassazione con doppio deposito (telematico e cartaceo) consente che, se il deposito cartaceo per raccomandata AR è tempestivo, l'impugnazione sia considerata ammissibile anche se il deposito telematico presenta vizi formali (es. mancanza di firma digitale).
- Le disposizioni emergenziali che hanno introdotto la modalità telematica non escludono la possibilità di utilizzare le forme tradizionali di deposito previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.; la mancata conformità formale del deposito telematico non determina automaticamente l'inammissibilità se esiste un deposito cartaceo tempestivo.
- La Corte di cassazione è limitata nel riesame delle prove: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della attendibilità delle testimonianze o nella rivalutazione complessiva degli elementi di fatto se la motivazione del giudice territoriale è logica e coerente.
- Quando una condotta è stata punita con riferimento a una norma poi abrogata e non vi è continuità normativa con la nuova fattispecie, la condanna relativa a quel capo va annullata senza rinvio e le correlate statuizioni civili vanno revocate; la pena complessiva va poi rideterminata tenendo conto dell'eliminazione del capo annullato.
- Le censure generiche sulla discrezionalità del giudice in ordine al trattamento sanzionatorio o alla liquidazione del danno non sono sufficienti in Cassazione: occorrono elementi concreti che dimostrino la manifesta illogicità, il totale difetto di motivazione o lo scostamento macroscopico dai dati di esperienza comune.
- Per il computo dei termini di impugnazione occorre verificare il dies a quo indicato nella sentenza (es. termine per la motivazione); un ricorso cartaceo spedito prima della scadenza del termine è tempestivo ai sensi dell'art. 583 c.p.p.
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