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Ordinanza

Ordinanza n. 472/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 6 giugno 2023 248/2023/R/EEL (notificata in data 9 giugno 2023) avente a oggetto “DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE ROSEN 132 KV, PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI REINTEGRAZIONE NELL'ANNO 2017” , e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o connesso tra cui la relazione di Terna S.p.A. del 5 aprile 2018 avente a oggetto “Tasso di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno di competenza 2017”.

Giustizia amministrativa202301807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA del 6 giugno 2023 sulle determinazioni relative all’impianto di produzione essenziale Rosen 132 kV per il periodo di applicazione del regime di reintegrazione nell’anno 2017, nonché atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione ARERA del 6 giugno 2023, avente a oggetto le determinazioni relative a un impianto di produzione essenziale e al regime di reintegrazione dei costi per l’anno 2017, nonché della relazione di Terna del 5 aprile 2018 e degli ulteriori atti presupposti, conseguenti o connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Poiché non risultano depositati atti processuali successivi al novembre 2023, il Collegio ha ritenuto necessario verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione di merito e se siano intervenuti fatti o atti incidenti sulla controversia.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda, comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria un’ulteriore attività istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando in particolare eventuali sopravvenienze o provvedimenti rilevanti per la permanenza dell’interesse o comunque idonei a influire sull’esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 27 maggio 2026 nelle forme del processo amministrativo telematico. L’ordinanza avverte che l’inerzia, in particolare rispetto alla dichiarazione sulla permanenza dell’interesse, potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria deve comunicare l’ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e alla valutazione dell’inerzia rispetto alla richiesta di chiarimenti sull’interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate per l’attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il mancato adempimento alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutato ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’adozione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva una prolungata inerzia processuale e deve verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente l’attualità dell’interesse e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto della controversia.
  • La mancata ottemperanza a un’ordinanza istruttoria o a una richiesta giudiziale diretta a verificare la permanenza dell’interesse può costituire comportamento processuale idoneo a manifestare in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla decisione e può condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nell’ambito degli incombenti istruttori, il giudice può richiedere all’amministrazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati su fatti, atti e provvedimenti sopravvenuti che possano incidere sull’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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