Sentenza del 22/03/2018 n. 1809 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mero rinvio per relationem agli atti di primo grado - Inammissibilità dell'appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., l'appello deve contenere motivi specifici, formulati in modo argomentato e contrapposti alla decisione impugnata; il mero rinvio agli atti del primo grado non è sufficiente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello chiedeva l'annullamento dell'avviso limitandosi a richiamare, per relationem, le eccezioni già formulate nel ricorso introduttivo e nella memoria illustrativa di primo grado. Non venivano esposti motivi specifici di gravame né argomentazioni dirette a contestare la motivazione della sentenza impugnata e a evidenziarne gli errori logico-giuridici.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 546/1992
L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione. Non è sufficiente riproporre genericamente le eccezioni già formulate in primo grado: occorre contestare puntualmente la sentenza impugnata.
Art. 342 c.p.c.
L'appello deve individuare le parti della decisione contestate e illustrare le ragioni della critica, mediante argomentazioni idonee a mettere in discussione il fondamento logico e giuridico della sentenza.
Massime di principio
- Un appello tributario è inammissibile quando si limita a chiedere la riforma o l'annullamento della decisione rinviando genericamente agli atti e alle difese del primo grado.
- L'atto di impugnazione deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza, indicando quali errori di fatto o di diritto si contestano e per quali ragioni.
- Le argomentazioni già svolte in primo grado possono essere richiamate solo se accompagnate da una critica specifica alla decisione impugnata; il richiamo per relationem, da solo, non soddisfa l'onere di specificità.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni motivo di appello dovrebbe individuare la statuizione contestata, spiegare l'errore attribuito al giudice e indicare la conseguenza richiesta.
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