Cassazione Penale, Sentenza n. 2097/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (cessione di cocaina) per contestata identificazione dell'individuo indicato nelle intercettazioni come "Edi di Modena". Il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione chiedendo che non fosse valorizzata l'informazione acquisita dall'ispettore Vanore presso l'ospedale di Castelnuovo ne' Monti (dichiarazioni ritenute inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 4, c.p.p.), e contestando la valutazione indiziaria basata su controlli in banca dati, la convivenza di contatti con Manahasa, la dichiarazione di parentela e la residenza anagrafica, nonché la dedotta violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non ha affrontato compiutamente la motivazione della sentenza impugnata e ha formulato deduzioni manifestamente infondate. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte d'appello, che aveva valorizzato: 1) la sentenza irrevocabile emessa in un separato procedimento nei confronti dei concorrenti (ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.); 2) le conversazioni intercettate come riscontro specifico dell'operazione di consegna dello stupefacente; 3) le dichiarazioni di Manahasa e altri riscontri indiziari (contatti ripetuti, riferimento a "lavori", residenza a Castelnuovo ne' Monti, possibilità che "Edi" fosse diminutivo di Eduart). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990
Norma penale applicata per qualificare l'azione come cessione di sostanza stupefacente. La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto provata la partecipazione del ricorrente all'operazione di cessione in concorso con altri, sulla base delle risultanze processuali e degli elementi indiziari e di riscontro.
cod. proc. pen., art. 195, comma 4
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento alla inutilizzabilità di alcune dichiarazioni acquisite; la Corte d'appello ha riconosciuto l'inutilizzabilità parziale delle dichiarazioni del funzionario Vanore relative a quanto appreso da persona non identificata, ma ha comunque valutato altri riscontri probatori ritenuti sufficienti per l'identificazione.
cod. proc. pen., art. 238-bis
art. 238-bis cod. proc. pen.
La sentenza irrevocabile pronunciata in separato procedimento nei confronti di concorrenti è stata valorizzata come elemento probatorio ai fini del processo odierno, e le intercettazioni sono state interpretate come riscontro specifico della validità di quell'accertamento.
Massime di principio
- La valutazione dell'identità di un soggetto indicato in intercettazioni puo' fondarsi su un insieme di elementi indiziari (contatti ripetuti con imputati noti, riferimenti nominali o diminutivi, residenza anagrafica, circostanze contestuali) purché valutati congiuntamente e motivazione adeguata.
- L'inutilizzabilità parziale di alcune dichiarazioni non impedisce che altri elementi di riscontro idonei e leciti siano valorizzati per consolidare l'identificazione e la responsabilità penale.
- Le sentenze irrevocabili in procedimenti collegati possono essere assunte come riscontro probatorio (art. 238-bis c.p.p.) se adeguatamente integrate e confrontate con le comunicazioni intercettate e con altre prove.
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a chiedere una diversa valutazione di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; le censure devono affrontare i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata.
- Il principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio impone una valutazione complessiva e motivata delle prove; contestazioni meramente alternative o speculative sull'identificazione sono spesso insufficienti a rimuovere una motivazione giudiziale coerente.
- Chi propone ricorso deve evitare deduzioni manifestamente infondate: l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).
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