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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34751/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo travisamento della prova per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità penale. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe ignorato precedenti sentenze irrevocabili che, a suo dire, dimostrerebbero un consolidato modus operandi consistente nel reclutare persone disponibili ad attivare carte PostePay, consegnarle ai promotori delle truffe e poi denunciarne lo smarrimento; nel caso di specie, secondo la difesa, lo SMALDONE avrebbe consegnato la carta al MILO in accordo con il MILO e il VIRGILLITTO e la successiva denuncia di smarrimento sarebbe parte dello schema truffaldino. Il ricorso lamenta che i giudici hanno erroneamente ritenuto assenti elementi indiziari di conoscenza diretta tra MILO e lo SMALDONE e hanno ritenuto inattendibile la tesi del ricorrente riguardo alla tardiva denuncia di smarrimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico e sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del fatto, vietata al giudice di legittimità quando le valutazioni di merito sono coerenti e non manifestamente illogiche. I giudici hanno confermato che la Corte territoriale ha compiuto una disamina approfondita delle risultanze probatorie, motivando in modo plausibile l'assenza di elementi per ritenere che lo SMALDONE avesse spontaneamente consegnato la propria carta al ricorrente e giustificando la tardiva denuncia come compatibile con un uso sporadico della carta e con scarsa attenzione nella conservazione del PIN. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La norma è stata richiamata come titolo di reato per la condanna del ricorrente (reato continuato), ossia per fatti connessi all'utilizzo indebito di carte PostePay, valutati come ricettazione o reato analogo ai sensi del capo d'imputazione

  • art. 55 d.lgs. 231/2007

    La norma è stata richiamata congiuntamente all'art. 648 cod. pen.; dal testo della sentenza si evince che è stata ritenuta applicabile nell'assetto fattuale contestato, come riferimento normativo collegato al titolo di responsabilità contestato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per legittimare la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile con profili di colpa

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non è chiamato a riapprezzare i fatti o scegliere la migliore ricostruzione: può censurare le valutazioni di merito solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o incompleta.
  • Per dedurre un 'modus operandi' collegato a pregresse condanne occorre dimostrare un nesso probatorio specifico e diretto con il fatto oggetto di giudizio; la mera coesistenza di precedenti o la frequentazione reciproca non è sufficiente a provare l'accordo criminoso.
  • La tardiva presentazione di una denuncia di smarrimento non comporta automaticamente l'inattendibilità della vittima: la Corte può ritenere compatibile il ritardo con uso sporadico della carta o con disattenzione nella conservazione del PIN, se la spiegazione è plausibile alla luce delle evidenze.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e collegati a vizi di legge o a palese illogicità della motivazione; doglianze generiche sulla ricostruzione probatoria sono aspecifiche e portano a inammissibilità.
  • Promuovere ricorsi infondati o reiterativi può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di sostenere le spese e sanzioni economiche a titolo di riparazione per l'abuso del mezzo processuale ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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